Scatti in base pensionabile rilevano per TFS del personale di polizia cessato (TAR Puglia n. 882 del 19.07.2024)
Principi di diritto (Massima)
I sei aumenti periodici di stipendio previsti dall’art. 4 del d.lgs. n. 165/1997 sono attribuiti, in aggiunta alla base pensionabile definita dall’art. 13 del d.lgs. n. 503/1992, all’atto della cessazione dal servizio per qualsiasi causa determinata. Il TFS ha natura previdenziale e si calcola sulla retribuzione maturata al momento della cessazione: ne consegue che la maggiorazione della base pensionabile incide anche sulla liquidazione dell’indennità di buonuscita. Per il personale delle Forze di polizia a ordinamento militare continua ad applicarsi l’art. 6-bis del d.l. n. 387/1987, richiamato dall’art. 1911, comma 3, del d.lgs. n. 66/2010. È pertanto illegittima la determinazione INPS che ometta il computo di detti scatti, nei limiti dei requisiti e delle condizioni di legge.
Il Fatto
I ricorrenti, appartenenti alle Forze di polizia e già cessati dal servizio per maturato pensionamento, impugnavano davanti al TAR Puglia le determinazioni con cui l’INPS aveva liquidato il TFS. Deducevano il mancato riconoscimento dei sei scatti contributivi in aggiunta alla base pensionabile, con conseguente errato calcolo del trattamento di fine servizio e richiesta di riliquidazione, interessi e rivalutazione monetaria.
Si costituivano i Ministeri della difesa e dell’economia, mentre l’INPS non si costituiva in giudizio. La causa giungeva in decisione all’udienza pubblica, con il thema decidendum incentrato sull’applicabilità del beneficio e sulla sua incidenza sul trattamento di quiescenza.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove da un dato pacifico: i sei scatti non erano stati conteggiati. La questione giuridica concerne quindi la spettanza del beneficio e la sua computabilità nella liquidazione del TFS. Il Tribunale ricostruisce il quadro normativo richiamando l’art. 6-bis del d.l. n. 387/1987, nel testo sostituito dall’art. 21 della legge n. 232/1990, che attribuisce al personale della Polizia di Stato, e per le Forze di polizia equiparate, sei scatti del 2,50 per cento, ai fini del calcolo della base pensionabile e della liquidazione dell’indennità di buonuscita.
La distinzione tra TFR e TFS regge l’intero ragionamento. Il primo ha natura di retribuzione differita e si calcola sui contributi accantonati; il secondo ha carattere previdenziale e si determina sulla base della retribuzione percepita alla cessazione del rapporto. Da qui la conclusione che la maggiorazione della base pensionabile opera necessariamente sul trattamento di fine servizio.
Il Collegio richiama poi l’art. 1911, comma 3, del d.lgs. n. 66/2010, che conferma l’applicazione dell’art. 6-bis al personale delle Forze di polizia a ordinamento militare, includendovi i militari dell’Arma dei Carabinieri e della Guardia di finanza. La Cons. Stato, sez. III, n. 1231 del 2019, citata dal Tribunale, aveva già chiarito che i sei scatti competono a tutto il personale delle Forze di Polizia e delle Forze armate al ricorrere delle condizioni di legge: cessazione per limite di età, permanente inabilità, decesso, ovvero a domanda con cinquantacinque anni di età e trentacinque di servizio utile.
Il giudice amministrativo qualifica la disciplina come misura compensativa del peculiare servizio prestato, espressione di una consentita discrezionalità legislativa in materia di diritti patrimoniali e di quiescenza. Richiama sul punto la giurisprudenza prevalente, tra cui le pronunce del TAR Puglia del 2023. Il ricorso è quindi accolto, con annullamento degli atti impugnati nei limiti dell’interesse, accertata la spettanza del beneficio distintamente per ciascun ricorrente, oltre interessi e rivalutazione. Le spese seguono la soccombenza e sono poste a carico dell’INPS, con compensazione verso i Ministeri e rifusione del contributo unificato.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.