Concessioni mercatali scadute, la proroga ex lege presuppone il titolo valido (Cons. Stato n. 2996 del 15.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
La proroga delle concessioni di posteggio per l’esercizio del commercio su aree pubbliche, prevista dall’art. 11, commi 5 e 6, legge n. 214/2023, presuppone un titolo concessorio ancora efficace, non già definitivamente scaduto. Qualora la scadenza al 31 dicembre 2023 sia stata accertata con pronuncia giurisdizionale non impugnata e passata in giudicato, la norma non è applicabile per difetto dei presupposti. Ne deriva la carenza dell’interesse a ricorrere, perché il ricorrente non potrebbe conseguire alcun bene della vita neppure in caso di annullamento degli atti impugnati. La declaratoria di inammissibilità dei ricorsi riuniti può essere confermata con motivazione diversa da quella del giudice di primo grado.
Il Fatto
Sedici operatori, già titolari di posteggi nel mercato del giovedì di Olbia, avevano impugnato davanti al TAR Sardegna una serie di atti comunali: la ricognizione delle concessioni scadute, la delibera consiliare di trasferimento del mercato, le graduatorie provvisoria e definitiva e l’ordinanza di assegnazione dei posteggi.
I ricorsi riuniti sono stati dichiarati inammissibili per conflitto di interessi tra i ricorrenti, alcuni dei quali avevano nel frattempo ottenuto l’assegnazione di uno stallo a San Pantaleo. Gli operatori hanno appellato la decisione, contestando la ricostruzione del conflitto e sostenendo di avere interesse all’annullamento per non perdere una delle due concessioni possedute.
La Motivazione della Corte
Il Consiglio di Stato respinge l’appello e conferma l’inammissibilità, ma su basi argomentative differenti. Secondo il Collegio il conflitto di interessi individuato dal TAR non è certo: in astratto tutti gli operatori avrebbero potuto aspirare alla ricollocazione a San Pantaleo, qualora gli stalli fossero stati sufficienti.
È invece dirimente un altro dato. Alla data di proposizione dei ricorsi le concessioni degli appellanti erano definitivamente scadute al 31 dicembre 2023, come accertato dalla sentenza del TAR n. 21 del 2024, non appellata e passata in giudicato. Quel giudicato ha confermato la legittimità della delibera consiliare n. 50 del 2023, con cui il mercato era stato trasferito in altra area in ragione dell’impossibilità di allocare tutti gli stalli.
La proroga invocata dagli appellanti non è quindi applicabile, a prescindere dalla disapplicazione dell’art. 11 legge n. 214/2023 disposta dal Comune per contrasto con la direttiva 2006/123/CE. La norma assume come presupposto, al comma 5, che si tratti di concessioni in scadenza al 31 dicembre 2020 per le quali siano stati avviati i procedimenti di rinnovo; al comma 6, che le concessioni siano ancora valide e debba garantirsi la continuità del servizio nelle more delle gare. Nessuna delle due circostanze ricorre nella specie, perché la scadenza è stata sancita da pronunce giurisdizionali inoppugnabili.
Il Collegio richiama la struttura dell’azione di annullamento: titolarità di una posizione qualificata, interesse ad agire ai sensi dell’art. 100 cod. proc. civ. e legittimazione attiva. L’interesse deve persistere fino alla decisione ed è funzionale a evitare attività processuali inutili, in ossequio agli artt. 111 cost., 6 e 13 CEDU e 47 Carta dei diritti fondamentali dell’UE. Il parametro è la concreta possibilità di perseguire un bene della vita, secondo Cons. Stato, sez. V, n. 8114 del 2025.
Gli appellanti, fin dall’origine del giudizio, non avevano alcuna possibilità concreta di ottenere quel bene: quand’anche la proroga non fosse stata disapplicata, non avrebbero potuto giovarsene. La definizione in rito preclude l’esame delle ulteriori censure. Le spese sono compensate in ragione della novità delle questioni.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.