Revoca annullata non fonda risarcimento saldo contributo mai riconosciuto (TAR Sicilia n. 1858 del 17.05.2024)
Principi di diritto (Massima)
La domanda di risarcimento del danno fondata su una sentenza che ha annullato la revoca di un contributo pubblico è manifestamente infondata se in quel giudizio il diritto alla corresponsione del saldo non è stato accertato. L’annullamento della revoca limitato al recupero delle somme già erogate non implica il riconoscimento del saldo non corrisposto. Il giudice amministrativo, in base al principio della domanda, non può riqualificare d’ufficio l’azione risarcitoria in domanda di adempimento. Il diritto al saldo non accertato neppure incidenter tantum non può costituire il parametro del pregiudizio risarcibile. Il danno da iscrizione di ipoteca giudiziale va specificamente allegato e provato.
Il Fatto
Due società beneficiarie di contributi pubblici — la prima nell’ambito del Patto Territoriale Messina, la seconda ex legge n. 488/1992 — subiscono la revoca integrale del finanziamento dopo l’adozione di informative antimafia interdittive. Entrambe impugnano i provvedimenti e ottengono dal C.G.A.R.S. l’annullamento parziale della revoca, limitatamente al recupero delle somme già erogate.
A seguito di tali pronunce le società chiedono al Ministero l’erogazione del saldo e delle rate non corrisposte. Il Ministero nega o non riscontra. Le società propongono quindi due ricorsi davanti al TAR Sicilia, chiedendo la condanna dell’amministrazione al risarcimento del danno quantificato nell’importo delle somme non erogate. Una delle ricorrenti deduce anche il pregiudizio derivante dall’iscrizione di ipoteca giudiziale sui propri immobili.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta anzitutto la qualificazione delle domande. Le ricorrenti hanno chiesto il risarcimento del danno, quantificandolo nel saldo del contributo non corrisposto, e su tale base l’amministrazione si è difesa. Il principio della domanda impone al giudice di rispondere formalmente alla richiesta risarcitoria: una riqualificazione in termini di diritto alla corresponsione del saldo, in forza del principio iura novit curia, violerebbe il contraddittorio e il diritto di difesa.
Nel merito, il Tribunale rileva che la domanda si fonda su un decisum che ha espressamente escluso l’obbligo dell’amministrazione di corrispondere il saldo. Il C.G.A.R.S., con la sentenza di cognizione, ha accolto il ricorso solo nella parte relativa al recupero delle somme già erogate. La successiva pronuncia di ottemperanza ha ribadito che il riconoscimento riguardava il quantum dovuto per le opere eseguite, non il saldo del contributo.
Da qui la conclusione di manifesta infondatezza, resa in forma semplificata ai sensi dell’art. 74 c.p.a.: la domanda risarcitoria presupporrebbe il riconoscimento del diritto al saldo, che non è stato accertato nel giudizio di annullamento. Tale accertamento non è stato richiesto neppure incidenter tantum nella presente sede, né è stato allegato e provato con riferimento agli elementi costitutivi.
Identico esito per il giudizio riunito. Anche in quel caso la sentenza di annullamento aveva accolto il ricorso solo per il recupero delle somme già erogate, senza riconoscere la debenza del saldo. Quanto al pregiudizio da iscrizione di ipoteca, la ricorrente non ha offerto allegazioni né prove del danno concretamente subito: nessun rigetto di richieste di accesso al credito, nessun elemento su atti traslativi non perfezionatisi.
I ricorsi riuniti sono quindi rigettati perché infondati. Il Collegio dispone la compensazione delle spese di lite in ambedue i giudizi, in ragione delle concrete modalità di svolgimento della vicenda e della sua risalenza.
Nota della Redazione
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