Scatti ex art. 6-bis anche per cessazione a domanda (TAR Lombardia n. 1784 del 13.06.2024)
Principi di diritto (Massima)
L’art. 6-bis del d.l. n. 387/1987, nel testo risultante dalle modifiche succedutesi e non abrogato dal Codice dell’ordinamento militare, attribuisce i sei scatti del 2,50 per cento, da calcolarsi sull’ultimo stipendio, ai fini del calcolo della base pensionabile e della liquidazione dell’indennità di buonuscita, anche al personale delle forze di polizia che chieda il collocamento in quiescenza con 55 anni di età e 35 anni di servizio utile. Il termine del 30 giugno previsto dalla medesima disposizione non ha natura decadenziale: esso è funzionale alla decorrenza del collocamento a riposo dal 1° gennaio dell’anno successivo e costituisce un onere che incide sulla sola tempistica. L’art. 4 del d.lgs. n. 165/1997 non modifica il regime dell’indennità di buonuscita, operando ai soli fini della base pensionabile. È inammissibile, per difetto di legittimazione passiva, la controversia instaurata nei confronti del Ministero dell’Economia e delle Finanze, unico soggetto obbligato essendo l’Ente previdenziale.
Il Fatto
Il ricorrente, cessato dal servizio il 1° agosto 2019 a domanda, con almeno 55 anni di età e 35 anni di servizio utile, chiede l’accertamento del diritto alla riliquidazione dell’indennità di buonuscita mediante inclusione nella base di calcolo dei sei scatti stipendiali previsti dall’art. 6-bis del d.l. n. 387/1987. L’INPS, nel liquidare il trattamento, non ha computato gli aumenti periodici del 2,50 per cento ciascuno.
Il ricorrente impugna il provvedimento di conferimento della pensione ordinaria diretta di anzianità, liquidata con sistema misto, deducendo la violazione della disposizione richiamata. L’INPS eccepisce il proprio difetto di legittimazione passiva, nega l’applicabilità della norma oltre i casi di cessazione per età, inabilità o decesso e invoca la decadenza per il mancato rispetto del termine del 30 giugno. Il Ministero dell’Economia e delle Finanze eccepisce a sua volta il difetto di legittimazione passiva.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ritiene infondata l’eccezione dell’INPS: l’unico soggetto obbligato a corrispondere il trattamento di fine servizio è il competente Ente previdenziale, nei cui esclusivi confronti va instaurata la controversia, secondo l’orientamento di T.A.R. Lombardia, Milano, IV, n. 193 del 2022 e di Cons. Stato, III, n. 1231 del 2019. È invece accolta l’eccezione di estromissione del Ministero, ex datore di lavoro.
Nel merito, la Sezione conferma l’indirizzo già espresso con T.A.R. Lombardia, Milano, IV, n. 866 del 2022, confermata da Cons. Stato, II, n. 3913 del 2023, e recepisce i principi di Cons. Stato, II, n. 2884 del 2023 e di C.G.A.R.S. n. 209 del 2023. L’abrogazione dell’art. 11 della legge n. 231/1990, che avait novellato l’art. 1, comma 15-bis, del d.l. n. 379/1987, non fa rivivere la versione originaria di quest’ultimo: la reviviscenza è istituto eccezionale, ammesso solo in presenza di una volontà legislativa certa e indiscutibile, come chiarito da Corte cost. n. 13 del 2012.
La nozione di forze di polizia richiamata dall’art. 6-bis è ampia e comprende gli appartenenti sia all’ordinamento militare sia a quello civile, come si desume dal rinvio all’art. 16 della legge n. 121/1981 e dall’ambito applicativo del d.P.R. n. 150/1987. L’art. 1911, comma 3, c.o.m. si limita a confermare la perdurante vigenza del beneficio ai fini del trattamento di fine rapporto, senza distinguere tra i due istituti.
Quanto al termine del 30 giugno, esso non è espressamente qualificato come decadenziale e va letto insieme al comma 3, che fissa la decorrenza del collocamento a riposo dal 1° gennaio successivo. Si tratta di un onere che incide sulla tempistica, non di una condizione di ammissibilità della domanda: una diversa lettura determinerebbe un’ingiustificata disparità di trattamento. La pretesa interpretazione costituzionalmente orientata proposta dall’Amministrazione non è sostenibile, perché contrasta con il tenore letterale della previsione e con la discrezionalità del legislatore in materia di prestazioni sociali.
Nota della Redazione
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