Valutazione caratteristica del militare sindacabile solo per palese abnormità (TAR Lombardia n. 1785 del 13.06.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il giudizio valutativo espresso dagli organi competenti sugli appartenenti alle Forze Armate costituisce espressione di ampia discrezionalità amministrativa e investe il merito dell’azione amministrativa. Esso è pertanto soggetto al sindacato di legittimità del giudice amministrativo nei soli casi di palese abnormità, irragionevolezza, difetto di motivazione, travisamento dei fatti o sviamento di potere. La scheda valutativa si riferisce esclusivamente all’arco temporale considerato, cosicché le valutazioni relative a periodi diversi sono autonome e indipendenti e il loro confronto non integra di per sé contraddittorietà. La coerenza interna del giudizio va apprezzata nel complesso delle valutazioni analitiche e del giudizio finale, non mediante la mera contrapposizione numerica delle singole voci.

Il Fatto

Il ricorrente, militare dell’Arma dei Carabinieri, impugna la documentazione caratteristica con la quale per il periodo dal 21 dicembre 2021 al 24 luglio 2022 gli è stata attribuita la qualifica di “inferiore alla media“, con contestuale ammonimento a tenere una condotta migliore. Espone di essere stato in precedenza destinatario di riconoscimenti e di essere stato trasferito per incompatibilità ambientale.

Deduce difetto di motivazione e contraddittorietà del giudizio, anche in relazione a un episodio di servizio per il quale ha riportato contestazione del reato di disobbedienza di cui all’art. 173 c.p.m.p., seguito da assoluzione perché il fatto non sussiste. L’Amministrazione resiste sostenendo la congruità della motivazione e l’autonomia delle valutazioni.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ricostruisce in primo luogo il perimetro del proprio sindacato. Il giudizio valutativo dei militari implica un’attività frutto di ampia discrezionalità e incide direttamente nel merito dell’azione amministrativa. Il controllo di legittimità resta dunque circoscritto ai soli casi di palese abnormità, irragionevolezza, difetto di motivazione, travisamento dei fatti o sviamento di potere, secondo l’orientamento richiamato dalla giurisprudenza amministrativa citata.

Il Tribunale richiama quindi la disciplina del rapporto informativo, che demanda agli incaricati la massima discrezionalità nella compilazione, con la previsione che, ove nell’anno sia stata inflitta una sanzione più grave della deplorazione, non possa attribuirsi un giudizio complessivo superiore a buono. La seconda Sezione del documento costituisce la parte essenzialmente valutativa e assegna ai parametri un punteggio variabile, cui corrispondono giudizi insoddisfacente, positivo o decisamente elevato.

Passando al caso concreto, il Collegio esclude che sussistano palesi illogicità ed incongruenze. Quanto al confronto con i precedenti documenti caratteristici, osserva che ciascun giudizio si riferisce esclusivamente all’arco temporale contemplato e che le valutazioni sono autonome e indipendenti, sia nel tempo sia rispetto alle Autorità che intervengono nella formazione del documento.

Sulla coerenza interna, il Tribunale rileva che revisore e compilatore hanno concordato sulla conclusione di non adeguatezza, e che il calo di un solo livello delle valutazioni analitiche, dei giudizi complessivi e della qualifica non integra contraddittorietà, trovando riscontro nelle considerazioni sull’andamento del servizio, risultato carente quanto a disciplina e assolvimento dei compiti affidati. Le censure non esaminate sono ritenute irrilevanti. Il ricorso è pertanto respinto, con compensazione delle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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