Sei scatti stipendiali ex art. 6-bis anche per il personale della Polizia (TAR Lombardia n. 1783 del 13.06.2024)

Principi di diritto (Massima)
L’art. 6-bis del d.l. n. 387/1987, nel prevedere l’attribuzione di sei scatti stipendiali ciascuno del 2,50 per cento ai fini del calcolo della base pensionabile e della liquidazione dell’indennità di buonuscita, si applica a tutto il personale delle forze di polizia, compresi gli appartenenti all’ordinamento civile come la Polizia di Stato. L’abrogazione dell’art. 11 della legge n. 232/1990, che aveva novellato l’art. 1, comma 15-bis, del d.l. n. 379/1987, non determina la reviviscenza di quest’ultima disposizione e dunque non ripristina il limite della cessazione dal servizio per età, inabilità o decesso. Il termine del 30 giugno per la domanda di collocamento in quiescenza non ha natura decadenziale, ma costituisce un onere funzionale alla decorrenza del collocamento a riposo dal 1° gennaio dell’anno successivo. La rideterminazione dell’indennità spetta all’INPS, unico soggetto obbligato.

Il Fatto

I ricorrenti, ex appartenenti alla Polizia di Stato, sono stati collocati a riposo al compimento dei 55 anni di età e con oltre 35 anni di servizio utile ai fini contributivi. Hanno chiesto all’INPS il riconoscimento dei sei scatti stipendiali previsti dall’art. 6-bis del d.l. n. 387/1987, da computare nella base di calcolo del trattamento di fine servizio.

Le diffide inviate a mezzo PEC sono state rigettate dalle Direzioni Provinciali competenti, che non hanno incluso i sei scatti nella base di calcolo. I ricorrenti hanno quindi adito il giudice amministrativo per l’accertamento del diritto alla rideterminazione dell’indennità di buonuscita, contestando il diniego sotto il profilo della violazione della norma e dell’eccesso di potere. L’INPS ha eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva e l’intervenuta decadenza, sostenendo l’insussistenza del diritto per i cessati dal servizio per dimissioni volontarie.

La Motivazione della Corte

Il Collegio respinge l’eccezione di difetto di legittimazione passiva: secondo consolidata giurisprudenza, l’unico soggetto obbligato a corrispondere il T.F.S. è il competente ente previdenziale, nei cui confronti va instaurata la controversia.

Nel merito, il giudice ricostruisce la cornice normativa. L’istituto dei sei scatti, originariamente previsto per ufficiali e sottufficiali, è stato esteso dall’art. 6-bis del d.l. n. 387/1987 alle forze di polizia. La nozione richiamata è ampia e comprende, per effetto del rinvio all’art. 16 della legge n. 121/1981, anche gli appartenenti all’ordinamento civile: il d.P.R. n. 150/1987, di cui è disposta l’estensione, si applica al personale dei ruoli della Polizia di Stato senza distinguere tra ordinamento civile e militare.

Quanto all’abrogazione, il Collegio esclude che il venir meno dell’art. 11 della legge n. 232/1990 faccia rivivere l’art. 1, comma 15-bis, del d.l. n. 379/1987, che limitava il beneficio ai casi di cessazione per età, inabilità o decesso. La reviviscenza è istituto eccezionale, ammesso solo in presenza di una volontà certa del legislatore, non ravvisabile nella specie. L’art. 1911 c.o.m. si limita a confermare la perdurante vigenza del regime dell’art. 6-bis. L’art. 4 del d.lgs. n. 165/1997, poi, incide solo sul calcolo della base pensionabile e non sul regime dell’indennità di buonuscita.

Il termine del 30 giugno per la presentazione della domanda non è espressamente qualificato come decadenziale. Letto insieme al comma 3, esso è funzionale a consentire la decorrenza del collocamento a riposo dal 1° gennaio successivo e costituisce un onere che incide solo sulla tempistica. Una diversa lettura determinerebbe un’ingiustificata disparità di trattamento. L’ambiguità della disposizione osta comunque al riconoscimento di effetti decadenziali.

Infine, il Collegio esclude che possa invocarsi una lettura costituzionalmente orientata per attribuire alla norma un contenuto opposto a quello espresso dalle parole, non vertendosi in ipotesi di interpretazione estensiva contrastante con l’art. 81 Cost. Il ricorso è quindi accolto, con obbligo per l’INPS di rideterminare l’indennità includendo i sei scatti. Le spese sono compensate, con rifusione del contributo unificato a carico dell’ente.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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