Decadenza dagli incentivi energetici: la falsità dei documenti va provata dal GSE (Cons. Stato n. 3540 del 06.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
La decadenza dagli incentivi energetici conseguita sulla base di dichiarazioni o documenti non veri costituisce esercizio di un potere vincolato e doveroso, non soggetto al termine dell’art. 21-nonies della legge n. 241/1990 previsto per la diversa autotutela. Il presupposto della falsità deve essere provato dal Gestore, sul quale grava un onere probatorio da assolvere mediante autonoma istruttoria. Il fatto che il tecnico incaricato abbia falsificato documenti in altre pratiche non dimostra, né fa presumere, che la condotta sia stata tenuta anche nella specifica domanda. Il diritto di essere ascoltato nel procedimento è adeguatamente garantito dal contraddittorio scritto, non imponendo la legge n. 241/1990 né il diritto dell’Unione l’audizione orale. La legittimità del provvedimento si valuta con riguardo alla legge vigente al momento della sua adozione.
Il Fatto
Il ricorrente aveva chiesto al GSE, con l’ausilio di un tecnico, l’ammissione agli incentivi del c.d. conto termico di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico del 16 febbraio 2016, per la sostituzione di un impianto di climatizzazione invernale con una caldaia a pellet. La domanda era stata accolta nel 2018.
Nel 2020 il Gestore, appreso dalla Guardia di finanza che la documentazione sullo smaltimento e le fatture erano state falsificate, avviava il procedimento e disponeva l’annullamento d’ufficio dell’ammissione. Il TAR Lazio respingeva il ricorso; l’interessato appellava, dolendosi della compressione del diritto di difesa, del superamento del termine per l’autotutela e dell’assenza di prova della falsità dei documenti.
La Motivazione della Corte
Il Collegio respinge il primo motivo. Quanto all’accesso alla corrispondenza con la Guardia di finanza, il privato non aveva presentato alcuna specifica richiesta né impugnato un eventuale diniego. In ogni caso, l’art. 10 della legge n. 241/1990 opera salvo quanto previsto dall’art. 24, che esclude i documenti coperti da segreto; nella specie veniva in rilievo l’art. 329 cod. proc. pen. sull’segreto degli atti di indagine. La nota della Guardia di finanza era poi stata prodotta in primo grado, senza motivi aggiunti.
Quanto all’audizione orale, la legge n. 241/1990 prevede un contraddittorio scritto mediante memorie e documenti (art. 10, comma 1, lettera a). Neppure il diritto dell’Unione impone in via generale l’audizione, essendo il diritto di essere ascoltato ai sensi dell’art. 41 della Carta dei diritti fondamentali sufficientemente garantito dalla possibilità di esporre le proprie deduzioni per iscritto (Corte giust., 9 febbraio 2017, C-560/14).
Il secondo motivo è infondato. Il provvedimento va qualificato come atto di decadenza, non di annullamento d’ufficio, perché fondato sul presupposto che il beneficio sia stato conseguito su documenti non veri (Cons. Stato, Ad. Plen., 11 settembre 2020, n. 18): il potere, doveroso e vincolato, non incontra la preclusione temporale dell’art. 21-nonies. Le modifiche all’art. 42 del d.lgs. n. 28/2011 introdotte dall’art. 56, comma 7, del d.l. n. 76/2020 sono successive al provvedimento del 10 giugno 2020 e non rilevano, in forza dell’art. 11 disp. prel. c.c. e del principio per cui la legittimità si valuta con riguardo alla legge vigente al momento dell’adozione (Cons. Stato, sez. IV, 12 giugno 2025, n. 5101).
È invece fondato il terzo motivo. L’onere probatorio del presupposto grava sul Gestore. Dagli atti emerge che il tecnico della pratica è stato imputato e ha patteggiato per truffa aggravata, ma il procedimento penale non ha riguardato i documenti dell’appellante. Il Gestore non ha accertato con autonoma istruttoria la falsità di questi specifici documenti, limitandosi a presumere che, avendo il tecnico falsificato altrove, lo avesse fatto anche qui. Tale presunzione è illegittima (Cons. Stato, sez. II, 22 maggio 2025, n. 4484); la stessa Guardia di finanza aveva esaminato circa 2.400 pratiche riscontrando falsificazioni in 1.747. Le incongruenze tra i giustificativi sono meri indizi, da approfondire nel contraddittorio.
Il difetto di prova comporta l’illegittimità del provvedimento di decadenza, annullato in riforma della sentenza, con condanna del GSE alle spese di entrambi i gradi e distrazione in favore dei difensori antistatari.
Nota della Redazione
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