Sei scatti stipendiali e indennità buonuscita per congedo a domanda Polizia penitenziaria (TAR Sicilia n. 1364 del 24.04.2025)

Principi di diritto (Massima)
L’art. 6-bis del d.l. n. 387/1987, nel testo sostituito dall’art. 21, comma 1, della legge n. 232/1990, estende al personale delle forze di polizia con qualifiche equiparate l’attribuzione di sei scatti del 2,50 per cento ai fini del calcolo della base pensionabile e della liquidazione dell’indennità di buonuscita, senza distinzione tra appartenenti all’ordinamento civile e militare. Il termine del 30 giugno previsto dal comma 2 non ha natura decadenziale, ma costituisce un onere funzionale alla decorrenza del collocamento a riposo dal primo gennaio dell’anno successivo. L’INPS è l’unico soggetto obbligato alla corresponsione dell’indennità di buonuscita. L’eccezione di prescrizione, per essere in senso proprio, impone al debitore di allegare e provare la data di inizio del corso prescrizionale; la sua mancata specificazione la rende infondata.

Il Fatto

Il ricorrente, già appartenente al Corpo della Polizia penitenziaria, è stato congedato a domanda nel 2021, dopo aver maturato 55 anni di età e 35 anni di servizio utile. Ha chiesto l’accertamento del diritto ai benefici economici dell’art. 6-bis del d.l. n. 387/1987 e la condanna dell’INPS alla rideterminazione dell’indennità di buonuscita mediante inclusione dei sei scatti stipendiali nella base di calcolo, oltre accessori.

L’Istituto si è costituito eccependo il difetto di legittimazione passiva e la prescrizione della pretesa, chiedendo il rigetto del ricorso. Il ricorrente ha replicato con memoria e istanza di passaggio in decisione.

La Motivazione della Corte

Il Collegio esamina anzitutto l’eccezione di difetto di legittimazione passiva e la ritiene infondata. Richiamando C.G.A. n. 865 del 2022, con rinvio a Cons. St. n. 1231 del 2019 e n. 6465 del 2010, ribadisce che l’unico soggetto obbligato a corrispondere l’indennità di buonuscita è il competente ente previdenziale.

Quanto alla prescrizione, il Tribunale aderisce all’orientamento secondo cui il termine decorre dalla conoscenza dell’ammontare dell’indennità, risultante dal prospetto di liquidazione o, in mancanza, dall’ultimo ordinativo di pagamento. Poiché si tratta di eccezione in senso proprio, grava sul debitore l’onere di specificare i fatti costitutivi, compresa la data di inizio del corso prescrizionale, come affermato da Cons. St. n. 3807 del 2024 e da TAR Lazio n. 11406 del 2022. Nella specie l’INPS si è limitata a una formula generica, che non integra gli estremi dell’eccezione: l’eccezione è pertanto infondata. Il Collegio rileva inoltre che il congedo è intervenuto nel 2021.

Nel merito, il ricorso è accolto. Il Giudice ricostruisce l’evoluzione dell’istituto: dall’art. 13 della legge n. 804/1973 per i generali e colonnelli della Guardia di finanza, all’art. 32, comma 9-bis, della legge n. 224/1986, all’art. 1, comma 15-bis, del d.l. n. 379/1987. Quest’ultima disposizione, nel testo sostituito dall’art. 11 della legge n. 231/1990, limitava il beneficio ai soli casi di cessazione per età, inabilità permanente o decesso. Il c.o.m. ha abrogato l’art. 11 citato: se ne deduce che è stata abrogata anche la disposizione novellata, senza riviviscenza del testo originario, secondo il criterio cronologico richiamato da Cass. n. 3284 del 1979 e CGARS n. 937 del 2012.

Trova quindi applicazione l’art. 6-bis del d.l. n. 387/1987, che l’art. 1911, comma 3, c.o.m. mantiene fermo per tutte le forze di polizia. La nozione di forze di polizia, desunta dall’art. 16 della legge n. 121/1981 e richiamata dall’art. 6 del d.l. n. 387/1987, comprende gli appartenenti ai ruoli equiparati, senza distinzione tra ordinamento civile e militare. Il comma 2 estende i sei scatti a chi chieda il collocamento in quiescenza con 55 anni di età e 35 di servizio utile.

Il termine del 30 giugno non è decadenziale: il comma 3 lo collega alla decorrenza del collocamento a riposo dal primo gennaio successivo, configurandolo come onere. Il Collegio esclude che la presentazione tardiva comporti la perdita del beneficio, non ravvisando alcuna giustificazione della diversità di trattamento rispetto a chi presenta istanza entro il termine. L’INPS è pertanto condannato a corrispondere quanto dovuto, oltre accessori, con soli interessi legali senza cumulo con la rivalutazione, ai sensi dell’art. 16, comma 6, della legge n. 412/1991 e dell’art. 22, comma 36, della legge n. 724/1994. Le spese seguono la soccombenza.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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