Sei scatti anche agli ex carabinieri in congedo a domanda (TAR Puglia n. 498 del 10.04.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il beneficio dei sei scatti stipendiali previsto dall’art. 6 bis d.l. n. 387/1987 spetta a tutto il personale delle forze di polizia, ad ordinamento civile e militare, compresi gli appartenenti all’Arma dei Carabinieri. L’istituto opera anche per il personale collocato in quiescenza a domanda, purché abbia compiuto 55 anni di età e 35 anni di servizio utile. Il termine del 30 giugno per la presentazione della domanda non ha natura decadenziale, ma costituisce onere incidente sulla tempistica del collocamento a riposo. I sei scatti rilevano ai fini del calcolo della base pensionabile e della liquidazione dell’indennità di buonuscita. L’art. 4 d.lgs. n. 165/1997 non incide su tale regime, applicandosi ai soli fini del calcolo della pensione. L’INPS è l’unico soggetto obbligato alla corresponsione dell’indennità di buonuscita e l’unico destinatario della controversia.
Il Fatto
Il ricorrente, ex militare dell’Arma dei Carabinieri in servizio dal 1981, si è congedato a domanda dopo il compimento dei 55 anni di età e con oltre 35 anni di servizio utile contributivo. L’INPS, direzione provinciale di Chieti, ha liquidato il trattamento di fine servizio senza includere i sei scatti stipendiali previsti dall’art. 6 bis d.l. n. 387/1987 e dall’art. 21 legge n. 232/1990.
Il ricorrente ha impugnato i prospetti di liquidazione e chiesto l’accertamento del diritto al ricalcolo dell’indennità di buonuscita, con condanna al pagamento delle differenze economiche, oltre interessi e rivalutazione. Si sono costituiti il Ministero della Difesa e il Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri; l’INPS non si è costituito.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dalla lettera dell’art. 6 bis d.l. n. 387/1987, che al primo comma attribuisce i sei scatti, ciascuno del 2,50 per cento, ai fini del calcolo della base pensionabile e della liquidazione dell’indennità di buonuscita al personale delle forze di polizia con qualifiche equiparate. Il secondo comma estende il beneficio a chi chiede il collocamento in quiescenza con i requisiti anagrafico e contributivo indicati.
Il Tribunale ritiene pacifici, in questa sede, sia il ruolo di appartenenza del ricorrente sia la sussistenza dei due requisiti, non contestati dalle controparti costituite secondo quanto richiesto dall’art. 64, comma 2, c.p.a.
Il percorso argomentativo segue l’orientamento consolidato del Consiglio di Stato, che riconosce il beneficio a tutti gli appartenenti alle forze di polizia, compresi Guardia di Finanza e Arma dei Carabinieri, anche se collocati in congedo a domanda (Cons. Stato, Sez. II, nn. 2879, 2985, 3909, 3910, 3912, 3914, 4844, 10916 e 10938 del 2023). L’istituto si colloca nel quadro della progressiva omogeneizzazione del trattamento economico e previdenziale del comparto difesa e sicurezza.
Il Collegio valorizza l’abrogazione dell’art. 1, comma 15 bis, del medesimo decreto a opera del Codice dell’ordinamento militare, che ha lasciato fermo l’art. 6 bis per tutte le forze di polizia. La nozione di forze di polizia richiamata dalla norma è ampia e comprende i corpi indicati dall’art. 16 della legge n. 121/1981. Il termine del 30 giugno è funzionale alla decorrenza del collocamento a riposo dal primo gennaio dell’anno successivo e non assume natura decadenziale.
Quanto all’ambito oggettivo, l’art. 4 d.lgs. n. 165/1997 non modifica il regime di calcolo dell’indennità di buonuscita, applicandosi ai soli fini della base pensionabile. Essendo l’INPS l’unico soggetto obbligato, è l’unico destinatario della controversia. Il ricorso è pertanto accolto: accertato il diritto al ricalcolo del TFS con inclusione dei sei scatti, oltre interessi legali sino al soddisfo, l’INPS è condannato al pagamento delle differenze economiche, con rivalutazione e interessi. Il Collegio ritiene di prescindere dall’annullamento degli atti impugnati, privi di valore provvedimentale, vertendosi in materia di giurisdizione esclusiva. Le spese di lite sono compensate in ragione dei sopravvenuti orientamenti formatisi in pendenza di giudizio.
Nota della Redazione
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