Quote per dipartimento e ripartizione dei fondi nella valutazione dei progetti (TAR Puglia n. 460 del 10.04.2024)

Principi di diritto (Massima)
La scelta della Giunta regionale di articolare l’Università, ai soli fini dell’attribuzione delle quote di finanziamento, in un unico dipartimento costituisce scelta organizzativa pianificata a monte, non sindacabile nel merito dal giudice amministrativo. La DGR intervenuta dopo la chiusura dei termini di presentazione delle proposte non altera il corretto svolgimento della procedura, poiché si limita a individuare i dipartimenti come distinti per la ripartizione delle quote, prendendo atto delle indicazioni dei proponenti già cristallizzate. Il riparto delle proposte per università e per dipartimento avviene secondo le indicazioni fornite dai ricercatori al momento della candidatura. La qualificazione del progetto come afferente a un dipartimento, affermata solo in sede giurisdizionale e dopo la conoscenza dei punteggi, è inammissibile sul piano della lex specialis. La disponibilità delle informazioni sul canale informatico esclude la violazione degli obblighi di accesso.

Il Fatto

La ricorrente presentava, nell’ambito dell’intervento regionale FutureInResearch, una proposta progettuale per il settore IUS/07 Diritto del lavoro, riferendola al Dipartimento di Economia e Giurisprudenza dell’Università indicata. All’esito della valutazione, la proposta conseguiva un punteggio che la collocava al quinto posto della graduatoria, con esclusione dalle quattro assegnazioni attribuite all’Ateneo.

La ricorrente impugnava quindi la determinazione dirigenziale n. 628 del 17.12.2014, di approvazione dell’elenco delle proposte assegnate, e la precedente determinazione n. 460 del 30.09.2014, lamentando che la Regione avesse attribuito quattro posti al solo Dipartimento di Economia anziché distribuirli tra i due dipartimenti dell’Ateneo, con conseguente violazione della quota minima per il Dipartimento di Scienze Giuridiche. Chiedeva l’accertamento del diritto all’inserimento in graduatoria e il risarcimento dei danni.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale respinge il ricorso perché infondato nel merito. Il sistema di attribuzione delle proposte all’Ateneo, come definito nella DGR n. 182 del 19.2.2014, risulta applicato in modo pienamente legittimo: la delibera si era resa necessaria proprio per emendare l’allegato alla precedente DGR n. 1992/2013, che indicava i dipartimenti in numero diverso da quello effettivo.

La questione centrale è la qualificazione dell’afferenza del progetto. La ricorrente aveva selezionato in piattaforma l’unico dipartimento associato all’Ateneo e il settore disciplinare prescelto. La pretesa afferenza al Dipartimento di Scienze Giuridiche è stata affermata solo in sede di ricorso e dopo la conoscenza del punteggio, allo scopo di ottenere l’attribuzione del relativo posto. Il Tribunale esclude che tale riqualificazione possa operare in via postuma, poiché le indicazioni dei proponenti erano già cristallizzate alla scadenza del termine.

Il Collegio sottolinea che la Regione, d’intesa con i Rettori delle Università coinvolte, ha inteso non circoscrivere l’invito ai soli settori presenti in un dipartimento, allo scopo di ampliare le opportunità di competenze sul fronte della didattica e della ricerca. Proprio nei dipartimenti di area giuridica ed economica si registrano le maggiori compresenze di settori, sicché risulta opinabile l’attribuzione univoca del progetto all’uno o all’altro dipartimento.

Quanto alla DGR n. 182/2014, il Tribunale chiarisce che essa, intervenuta dopo la chiusura dei termini, non ha alterato la procedura: ha individuato i dipartimenti come distinti solo ai fini delle quote di finanziamento, senza incidere sui meccanismi istruttori. Le classifiche sono state determinate per università e per dipartimento secondo le indicazioni dei candidati. La circostanza che all’Ateneo non fossero state attribuite quote premiali rendeva non necessaria una classifica distinta per i due dipartimenti.

La doglianza sul mancato riscontro dell’istanza di accesso è superata dalla disponibilità delle informazioni tramite il canale informatico. Il ricorso è respinto; le spese sono compensate in ragione delle peculiarità della lite e della complessità in fatto.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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