Scatti figurativi nel TFS anche per congedo a domanda dei militari (TAR Trentino-Alto Adige n. 241 del 26.09.2025)
Principi di diritto (Massima)
I sei scatti stipendiali figurativi previsti dall’art. 6-bis del D.L. n. 387/1987, convertito dalla legge n. 472/1987, entrano nella base di calcolo dell’indennità di buonuscita anche per il personale delle Forze di Polizia ad ordinamento militare cessato dal servizio a domanda. L’art. 4 del D.Lgs. n. 165/1997 disciplina l’attribuzione degli aumenti periodici ai soli fini della base pensionabile, richiamando l’art. 13 del D.Lgs. n. 503/1992, e non modifica il regime di calcolo del trattamento di fine servizio. Il termine del 30 giugno previsto dall’art. 6-bis, comma 2, del D.L. n. 387/1987 non è perentorio e al suo superamento non segue alcuna decadenza. Il difetto di interesse non sussiste quando il ricorrente, ancorché non ancora giunto alla liquidazione, abbia maturato il diritto a una corretta determinazione dell’importo.
Il Fatto
Quattro dipendenti del Ministero della Difesa e del Ministero dell’Interno, cessati dal servizio a domanda con almeno 55 anni di età e 35 anni di contribuzione, chiedono l’accertamento del diritto alla rideterminazione dell’indennità di buonuscita. L’INPS, nel computo del trattamento di fine servizio, aveva omesso i sei scatti stipendiali figurativi dell’art. 6-bis D.L. n. 387/1987. Gli interessati hanno inviato diffida al ricalcolo alla Direzione Provinciale di Bolzano, rimasta senza riscontro.
Costituitosi in giudizio, l’Istituto ha eccepito il difetto di interesse per un ricorrente, non ancora giunto alla liquidazione del TFS, e la decadenza per gli altri, per avere presentato la domanda di collocamento a riposo oltre il 30 giugno dell’anno di maturazione dei requisiti. Nel merito ha contestato la spettanza del beneficio e ha prospettato l’illegittimità costituzionale della norma per violazione degli artt. 3 e 81 Cost.
La Motivazione della Corte
Il Collegio respinge l’eccezione preliminare di difetto di interesse. A prescindere dal momento del pagamento, il beneficiario ha già maturato il diritto a una corretta liquidazione dell’ammontare e il ricorso tende solo all’accertamento dell’importo spettante.
Quanto al termine del 30 giugno, la disposizione non lo qualifica come perentorio né ricollega al superamento alcuna decadenza. Il Tribunale richiama l’orientamento del Cons. Stato, sez. III, n. 1231 del 2019 e la Cons. Stato, sez. II, n. 2831 del 2023: il rinvio alle condizioni dello status soggettivo dell’interessato non riguarda gli oneri procedimentali, e l’ambiguità della norma non consente di farne derivare conseguenze decadenziali.
Nel merito, la questione riguarda l’applicabilità agli appartenenti alle Forze di Polizia del beneficio dei sei scatti figurativi quando la cessazione avviene a domanda. Il Collegio osserva che l’art. 4 del D.Lgs. n. 165/1997 attribuisce gli aumenti periodici in aggiunta alla base pensionabile definita dall’art. 13 del D.Lgs. n. 503/1992, con esclusione del collocamento in congedo a domanda al comma 1 e con previo pagamento della contribuzione al comma 2. La lettera della norma e il richiamo alla materia pensionistica dimostrano che essa opera ai soli fini del trattamento di quiescenza e non modifica il calcolo dell’indennità di buonuscita.
Sull’obbligo contributivo il Tribunale richiama il parere del Cons. Stato n. 1906/2019: dal 1° gennaio 1998 l’assoggettamento del beneficio a contribuzione è previsto solo ai fini del trattamento di quiescenza, mentre l’indennità di buonuscita resta a carico della fiscalità generale. La medesima lettura è confermata dalla Cons. Stato, sez. II, n. 2831 del 2023.
La questione di legittimità costituzionale è manifestamente infondata. La fattispecie ricade già nell’ambito oggettivo e soggettivo dell’art. 6-bis, comma 2, sicché non è l’interpretazione estensiva a porsi in contrasto con l’art. 81 Cost. L’INPS non ha offerto argomentazioni convincenti sul punto.
Infine, è priva di fondamento la difesa sulla mancata trasmissione del modello PA04: la valutazione dei presupposti ai fini della liquidazione delle prestazioni previdenziali spetta in via esclusiva all’INPS, che opera sulle risultanze della propria banca dati. Il ricorso è accolto, con obbligo di rideterminazione della buonuscita; sulle somme spettano solo interessi legali, senza cumulo con la rivalutazione monetaria.
Nota della Redazione
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