Ottemperanza al giudicato e onere della prova dell’inadempimento della pubblica amministrazione (TAR Sicilia n. 1889 del 21.05.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza al giudicato il creditore assolve al proprio onere probatorio con la produzione del titolo esecutivo divenuto definitivo, ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c) c.p.a. Grava invece sull’amministrazione, che ha interesse a eccepirli, l’onere di provare i fatti estintivi, modificativi o impeditivi dell’obbligo di esecuzione, secondo il disposto dell’art. 2697 c.c. L’amministrazione che si costituisca in giudizio senza formulare alcuna deduzione in merito non assolve a tale onere. Ne consegue l’accertamento della persistenza dell’obbligo di ottemperare integralmente al giudicato, comprensivo di capitale, interessi e oneri accessori, con nomina del commissario ad acta per l’ipotesi di ulteriore inerzia.
Il Fatto
Con sentenza del Tribunale di Catania, sez. Lavoro, il ricorrente aveva ottenuto l’accertamento del diritto a fruire della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, prevista dall’art. 1, comma 121, l. 107/2015, per tre anni scolastici. Il giudice del lavoro aveva condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito all’attribuzione della carta, per un valore complessivo di euro 1.500,00 oltre accessori, e al pagamento delle spese.
Il titolo è stato notificato ai fini esecutivi ed è passato in giudicato. Decorso il termine di centoventi giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996 per l’adempimento spontaneo, l’amministrazione è rimasta inerte. Il ricorrente ha quindi proposto ricorso per ottemperanza, chiedendo l’esecuzione del giudicato, la nomina di un commissario ad acta e la condanna alle spese con distrazione in favore del difensore antistatario. Il Ministero si è costituito con atto di mera forma.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha innanzitutto verificato la ritualità del ricorso, dato conto dell’attestazione del passaggio in giudicato, della notificazione del titolo esecutivo e del superamento del termine di centoventi giorni di cui all’art. 14 del d.l. n. 669/1996. Su queste basi ha ritenuto integrata la fattispecie dell’art. 112 c.p.a.
Il nodo argomentativo ruota attorno alla distribuzione dell’onere della prova. Il Tribunale applica il principio per cui i fatti estintivi, modificativi e impeditivi dei diritti vanno provati da chi ha interesse a eccepirli, ai sensi dell’art. 2697 c.c. Poiché il ricorrente ha fornito la prova del fatto costitutivo, ossia la sentenza del giudice ordinario passata in giudicato, è sull’amministrazione che incombe l’onere di dimostrare l’inefficacia di quel titolo.
Il Ministero, costituitosi, non ha formulato alcuna deduzione sul punto. L’inerzia difensiva si traduce così nel mancato assolvimento dell’onere probatorio e nell’accoglimento del ricorso.
Il Collegio afferma quindi la persistenza dell’obbligo di ottemperare integralmente al giudicato nel termine di novanta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza. L’obbligo riguarda la sorte capitale, gli interessi liquidati nel titolo e gli oneri accessori, comprese le spese e i diritti successivi all’emissione del titolo nei limiti delle attività necessarie al passaggio in giudicato e di registrazione. Non sono invece dovute le spese di precetto, perché il ricorso a strumenti esecutivi diversi dall’ottemperanza è imputabile alla libera scelta del creditore.
Per l’ipotesi di inutile decorso del termine, il Tribunale nomina fin d’ora commissario ad acta il Segretario Generale presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, con facoltà di delega a dirigente o funzionario dotato della necessaria professionalità, che provvederà in via sostitutiva entro un ulteriore termine di novanta giorni. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate tenendo conto del carattere seriale della controversia.
Nota della Redazione
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