Verifica di anomalia globale e costi indiretti della squadra di reperibilità (TAR Molise n. 214 del 14.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il giudizio di verifica dell’anomalia dell’offerta non ha ad oggetto la ricerca di singole inesattezze contabili, ma mira ad accertare se l’offerta, nel suo complesso, sia attendibile e affidabile ai fini della corretta esecuzione dell’appalto. La valutazione di congruità è globale e sintetica e non può incentrarsi in modo parcellizzato sulle singole voci di prezzo: gli scostamenti dai valori tabellari assumono rilievo solo ove incidano in modo determinante sull’equilibrio economico dell’offerta. Il sindacato del giudice amministrativo è limitato ai profili di manifesta abnormità o irragionevolezza, trattandosi di valutazione tecnico-discrezionale riservata alla stazione appaltante. I costi del personale impiegato in via indiretta e trasversale su più commesse, che interviene solo occasionalmente ed in via emergenziale, costituiscono costi indiretti della commessa e possono essere ricondotti alle spese generali, non essendo soggetti all’obbligo di distinta indicazione dei costi della manodopera. Analogo limite vale per i punteggi attribuiti alle offerte tecniche, sindacabili solo per manifesta irragionevolezza, arbitrarietà o travisamento dei fatti.
Il Fatto
L’Università degli Studi del Molise aggiudicava la procedura aperta per il servizio di portierato, custodia e guardiania presso le proprie sedi a una società controinteressata. La ricorrente, seconda classificata, impugnava l’aggiudicazione, la proposta della Commissione, i verbali e la graduatoria, chiedendo l’annullamento e il risarcimento in forma specifica. Con un primo motivo contestava l’omessa esclusione dell’aggiudicataria per discostamento dai valori delle tabelle ministeriali in tema di ore annue mediamente lavorate; con un secondo motivo censurava l’attribuzione dei punteggi sulle proposte migliorative.
Esperito l’accesso, la ricorrente depositava motivi aggiunti, lamentando che le giustificazioni rese in sede di verifica non bastassero a escludere l’anomalia, che non fossero stati chiariti i costi della squadra di emergenza e pronto intervento prevista nell’offerta tecnica e che il relativo punteggio fosse stato illegittimamente attribuito.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale richiama anzitutto i limiti del sindacato sul giudizio di congruità, ribaditi dal Cons. Stato, sez. V, n. 5628 del 26.06.2024: la verifica non ricerca singole inesattezze, ma accerta l’attendibilità complessiva dell’offerta, senza un sindacato sostitutivo del giudice. La valutazione si fonda su stime previsionali e comporta un ineliminabile margine di opinabilità; la stazione appaltante non è tenuta a chiedere chiarimenti su ogni voce, ma solo su quelle rilevanti.
Sul primo profilo, il Collegio rileva che il differenziale tra le ore indicate dall’azienda e quelle tabellari è di sole 56 ore, pari al 3,5 per cento: uno scostamento non tale da denotare l’abnormità del giudizio. Le deduzioni dell’aggiudicataria si fondavano su dati storico-statistici aziendali attendibili, per ampiezza del campione e arco temporale pluriennale, confermati dai documenti asseverativi prodotti. Il richiamo a Cons. Stato, sez. V, n. 8640 del 2023 e a Cons. Stato, sez. V, n. 9861 del 2022 conforta la derogabilità del dato tabellare ove giustificata dall’organizzazione aziendale.
Quanto alla squadra di emergenza, composta da quindici unità in reperibilità, il Tribunale osserva che la Commissione non aveva richiesto giustificazioni specifiche e che i costi erano stati prudenzialmente imputati alle spese generali. Si tratta di un servizio reso in via trasversale a beneficio di più commesse, attivato solo in casi eccezionali: costi indiretti, non soggetti all’obbligo di distinta indicazione, secondo Cons. Stato, sez. V, n. 4250 del 2025 e n. 8735 del 2022. La diversa conclusione di Cons. Stato, sez. III, n. 7582 del 2024 riguardava figure direttamente operative e stabili, non replicabili nel caso concreto.
La quantificazione della ricorrente è giudicata inattendibile: non ripartita pro quota tra le commesse e basata su un CCNL diverso da quello di gara. Anche le censure sui punteggi sono respinte, non emergendo profili di manifesta irragionevolezza. Ricorso e motivi aggiunti sono respinti, con spese compensate.
Nota della Redazione
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