Sei scatti stipendiali e indennità di buonuscita per le forze di polizia (TAR Lombardia n. 3382 del 28.11.2024)
Principi di diritto (Massima)
L’art. 6-bis del d.l. n. 387/1987, nel testo risultante dalla conversione in legge n. 472/1987, va interpretato nel senso che i sei scatti stipendiali del 2,50 per cento, calcolati sull’ultimo stipendio, concorrono alla determinazione della base di calcolo dell’indennità di buonuscita anche per il personale delle forze di polizia, compresa l’Arma dei carabinieri, che cessi dal servizio a domanda avendo maturato 55 anni di età e 35 anni di servizio utile. Il termine del 30 giugno per la presentazione della domanda di collocamento in quiescenza non ha natura decadenziale, perché la norma non lo qualifica come tale e la sua funzione è solo di consentire la decorrenza del collocamento a riposo dal 1° gennaio dell’anno successivo. L’abrogazione dell’art. 11 della legge n. 231/1990, che aveva novellato l’art. 1, comma 15-bis, del d.l. n. 379/1987, non determina la reviviscenza della versione originaria della disposizione limitatrice, istituto di carattere eccezionale ammesso solo in presenza di una volontà legislativa certa e indiscutibile.
Il Fatto
I ricorrenti, ex militari dell’Arma dei Carabinieri, sono cessati dal servizio a domanda con almeno 55 anni di età e 35 anni di servizio utile. Agiscono per l’accertamento del diritto alla riliquidazione dell’indennità di buonuscita, lamentando che l’INPS, ex gestione INPDAP, non ha computato nella base di calcolo i sei scatti pari al 2,50 per cento ciascuno, da calcolarsi sull’ultima retribuzione.
L’Ente previdenziale eccepisce il proprio difetto di legittimazione passiva, l’insuscettibilità di interpretazione estensiva dell’art. 6-bis del d.l. n. 387/1987, la mancata equiparazione dei ruoli tra Polizia di Stato e altri Corpi militari e l’intervenuta decadenza dal diritto vantato, richiamando precedenti contrari.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta anzitutto una questione processuale. Pur consapevole della declaratoria di inammissibilità di analoghi ricorsi proposti da una pluralità di soggetti con unico atto, ritiene di privilegiare l’assoluta identità delle situazioni sostanziali e processuali: le domande hanno il medesimo oggetto, investono i medesimi atti e le posizioni dei ricorrenti sono omogenee e non in potenziale contrasto, come già affermato da TAR Basilicata n. 38/2024 e Cons. Stato n. 7394/2021.
Nel merito, l’eccezione di difetto di legittimazione passiva è respinta: secondo una giurisprudenza consolidata, l’unico soggetto obbligato a corrispondere il T.F.S. è il competente Ente previdenziale, nei cui esclusivi confronti va instaurata la controversia.
Il percorso argomentativo ricostruisce la cornice normativa. L’art. 1, comma 15-bis, del d.l. n. 379/1987 aveva esteso i sei scatti ai sottufficiali delle Forze armate, ma solo nei casi di cessazione per età, inabilità permanente o decesso. Il Collegio esclude che l’abrogazione dell’art. 11 della legge n. 231/1990, che aveva novellato quella disposizione, faccia rivivere la versione originaria: la reviviscenza è istituto eccezionale, ammesso dalla Corte cost. n. 13 del 2012 solo quando sia desumibile una volontà legislativa certa, qui non ravvisabile. Ne consegue che non opera più il limite che escludeva la cessazione dal servizio a domanda.
La nozione di forze di polizia richiamata dall’art. 6 è ampia e comprende l’Arma dei carabinieri; il d.P.R. n. 150/1987, di cui l’art. 6-bis dispone l’estensione, si applica al personale dei ruoli della Polizia di Stato senza distinguere tra ordinamento civile e militare. L’art. 1911, comma 3, c.o.m. conferma la perdurante vigenza dell’art. 6-bis ai fini del trattamento di fine rapporto, senza innovare il regime di calcolo.
Quanto alla pretesa decadenza, il Collegio la ritiene infondata: il termine del 30 giugno non è espressamente decadenziale e, letto con il comma 3, è funzionale a consentire il collocamento a riposo dal 1° gennaio successivo. Solo una norma chiara potrebbe fondare una diversità di trattamento tra chi presenta la domanda entro quel termine e chi la presenta negli anni successivi. Il ricorso è quindi accolto, con obbligo per l’INPS di rideterminare la buonuscita includendo i sei scatti; le spese sono compensate, salva la rifusione del contributo unificato.
Nota della Redazione
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