Il diniego edilizio derivato cade con l’atto presupposto illegittimo (TAR Lombardia n. 3380 del 28.11.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il diniego di permesso di costruire che costituisca pedissequa esecuzione di una deliberazione consiliare illegittima ne eredita il vizio, in virtù del nesso di presupposizione-dipendenza che lega i due atti. L’illegittimità derivata dell’atto dirigenziale consegue all’annullamento giurisdizionale dell’atto presupposto, autonomamente impugnato. La circostanza che la delibera consiliare si autoqualifichi come atto di indirizzo non ne muta la natura, quando essa incida concretamente sull’istanza edilizia determinandone l’esito negativo. Accertata la fondatezza della censura di illegittimità derivata, le ulteriori doglianze restano assorbite per ragioni di sinteticità ed economia processuale.
Il Fatto
La società ricorrente aveva sottoscritto con il Comune una convenzione urbanistica per l’attuazione di un piano attuativo, realizzando le opere di urbanizzazione e ottenendo parte dei titoli edilizi. Con istanza del 1° ottobre 2018 chiedeva il permesso di costruire per l’ultimo lotto del comparto, destinato a un fabbricato residenziale e terziario.
La Commissione per il Paesaggio esprimeva giudizio negativo sull’impatto ambientale e paesistico. Il consiglio comunale, con deliberazione n. 76 del 30 ottobre 2020, esercitava la facoltà convenzionale di richiedere la riduzione dell’altezza del fabbricato e impartiva indirizzo al responsabile del servizio. Questi adottava quindi il diniego del permesso, che la società impugnava deducendo, tra l’altro, l’illegittimità derivata dall’atto presupposto, a sua volta gravato con separato ricorso.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale affronta anzitutto il primo motivo, incentrato sull’illegittimità derivata. Il Collegio rileva che tra la deliberazione consiliare e il diniego sussiste un nesso di presupposizione-dipendenza: l’atto dirigenziale del 23 dicembre 2020 è motivato sulla sola volontà dell’organo assembleare, diretta all’attivazione della clausola convenzionale.
Richiamando la propria pronuncia resa sulla medesima fattispecie, il TAR chiarisce che la delibera consiliare non è un atto di mero indirizzo politico, a prescindere dal nomen iuris. Essa interviene sull’istanza di permesso di costruire e ne determina l’esito negativo. L’eventuale sopravvenuto difetto di interesse per la definizione della pratica edilizia resta escluso, poiché l’atto dirigenziale costituisce pedissequa esecuzione della delibera.
Accertato che l’illegittimità della deliberazione n. 76/2020 è stata dichiarata con la sentenza che ha definito il separato ricorso, il Collegio ne trae la conseguenza dell’illegittimità derivata del diniego. Il provvedimento del 23 dicembre 2020 va pertanto annullato, con assorbimento delle restanti censure per ragioni di sinteticità ed economia processuale.
Il ricorso è accolto e l’atto impugnato annullato. Le spese sono compensate, in considerazione della complessità e peculiarità della fattispecie.
Nota della Redazione
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