Diniego del nulla osta al lavoro fondato su norma regolamentare annullata (TAR Lombardia n. 1246 del 24.04.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il diniego prefettizio del nulla osta al lavoro per motivi di lavoro subordinato non può essere fondato su una disposizione regolamentare già annullata dal giudice amministrativo, la quale è espunta dall’ordinamento e inapplicabile a qualsivoglia fattispecie. Il potere di rifiuto del nulla osta resta pertanto circoscritto al catalogo tassativo dei reati ostativi individuati dall’art. 22, comma 5-bis, del d.lgs. n. 286/1998. Una condanna del datore di lavoro per reati non compresi in tale elenco non integra il presupposto del diniego. L’annullamento dell’atto comporta l’obbligo per l’Amministrazione di rivalutare la posizione del richiedente ai fini del rilascio del titolo di soggiorno.
Il Fatto
Un datore di lavoro, titolare di impresa edile, presenta istanza di ingresso per motivi di lavoro subordinato in favore di un lavoratore straniero. La Prefettura rilascia il nulla osta al lavoro subordinato e l’Ambasciata rilascia il visto per l’ingresso in Italia; all’arrivo sul territorio nazionale il lavoratore è assunto alle dipendenze del datore di lavoro.
Con provvedimento del 15 settembre 2023 la Prefettura dispone il rigetto dell’istanza, sulla base della condanna riportata dal datore di lavoro per reati individuati dalla Questura come quelli richiamati dagli artt. 380 e 381 cod. proc. pen. Il lavoratore impugna il diniego davanti al TAR Lombardia per violazione di legge ed eccesso di potere. In sede cautelare il giudice accoglie la domanda di sospensione e fissa l’udienza di merito. Nelle more l’Amministrazione rivaluta positivamente la posizione dell’istante, senza ancora concludere il procedimento con il rilascio del permesso.
La Motivazione della Corte
In via preliminare il Collegio esclude l’improcedibilità del ricorso. La rivalutazione della posizione del ricorrente non è conclusa con il rilascio del titolo di soggiorno, sicché permane in capo al ricorrente l’interesse a una decisione di merito.
Nel merito il ricorso è fondato. Il provvedimento prefettizio si regge sull’art. 31, comma 2, del d.P.R. n. 394/1999, che impone al questore parere contrario al rilascio del nulla osta quando il datore di lavoro risulti denunciato o condannato per i reati richiamati dagli artt. 380 e 381 cod. proc. pen. Il Collegio rileva che tale disposizione, di natura regolamentare, è stata annullata con la sentenza T.A.R. Friuli-Venezia Giulia n. 780 del 2005, con conseguente espunzione dall’ordinamento e inapplicabilità a qualsivoglia fattispecie.
Tale rilievo è già sufficiente a disporre l’annullamento, per insussistenza del presupposto normativo dell’atto impugnato. In aggiunta, il Collegio richiama l’art. 22, comma 5-bis, del d.lgs. n. 286/1998, che consente il rifiuto del nulla osta solo quando il datore di lavoro sia stato condannato, anche con sentenza non definitiva e compresa quella ex art. 444 cod. proc. pen., per un elenco tassativo di reati: favoreggiamento dell’immigrazione clandestina, reclutamento a fini di prostituzione o sfruttamento, intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro ex art. 603-bis cod. pen., occupazione di lavoratori stranieri irregolari.
La condanna del datore di lavoro nel caso concreto concerne reati in materia di stupefacenti, estranei al catalogo normativo. Il diniego è quindi illegittimo anche sotto questo profilo, in linea con il precedente T.A.R. Lombardia n. 3027 del 2023. Il ricorso va accolto, con annullamento dell’atto e obbligo correlato di rivalutare la posizione del ricorrente. Le spese sono compensate, salva la rifusione del contributo unificato a carico del Ministero dell’Interno.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.
Riferimenti normativi
- Art. 603-bis c.p. – Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro
- Art. 380 c.p.p. – Arresto obbligatorio in flagranza
- Art. 381 c.p.p. – Arresto facoltativo in flagranza
- Art. 444 c.p.p. – Applicazione della pena su richiesta