Sei scatti stipendiali anche a chi cessa dal servizio su domanda (TAR Sicilia n. 177 del 20.01.2025)

Principi di diritto (Massima)
L’art. 6-bis del d.l. n. 387/1987, nel testo sostituito dall’art. 11 della legge n. 231/1990, attribuisce al personale della Polizia di Stato i sei scatti stipendiali, ai fini del calcolo della base pensionabile e della liquidazione dell’indennità di buonuscita, anche nell’ipotesi di cessazione dal servizio a domanda, una volta maturati i 55 anni di età e i 35 anni di servizio utile. Il termine del 30 giugno previsto dal comma 2 non ha natura decadenziale, ma costituisce un semplice onere funzionale alla decorrenza del collocamento a riposo dal primo gennaio dell’anno successivo. La mancata presentazione della domanda entro tale termine non preclude l’attribuzione del beneficio. L’INPS è l’unico soggetto obbligato alla corresponsione dell’indennità di buonuscita. L’eccezione di prescrizione è in senso proprio e richiede la specifica deduzione e documentazione della data di liquidazione del trattamento di fine servizio.

Il Fatto

Il ricorrente, appartenente alla Polizia di Stato, è stato congedato a domanda dopo aver maturato 55 anni di età e 35 anni di servizio utile. Ha chiesto l’accertamento del diritto ai benefici economici dell’art. 6-bis del d.l. n. 387/1987 e la condanna dell’INPS alla rideterminazione dell’indennità di buonuscita mediante inclusione, nella relativa base di calcolo, dei sei scatti stipendiali, oltre accessori.

L’INPS si è costituita eccependo il difetto di legittimazione passiva e la prescrizione, chiedendo il rigetto del ricorso. La causa è stata discussa all’udienza del 15 gennaio 2025 e decisa con sentenza di accoglimento.

La Motivazione della Corte

Il Collegio esamina anzitutto il difetto di legittimazione passiva e lo ritiene infondato. Richiamando C.G.A. n. 865 del 2022, Cons. St. n. 1231 del 2019 e Cons. St. n. 6465 del 2010, ribadisce che l’unico soggetto obbligato a corrispondere l’indennità di buonuscita è il competente Ente previdenziale.

Quanto alla prescrizione, la difesa dell’Istituto non ha specificato la data di inizio del corso prescrizionale. Il Collegio aderisce all’orientamento per cui l’eccezione di prescrizione è in senso proprio e impone alla parte di dedurre e documentare la data di liquidazione del trattamento di fine servizio (richiamando TAR Lazio n. 11406 del 2022). Nella specie tale data è ignota e l’eccezione è infondata; le diffide del 2021 e del 2023 risultano comunque idonee a interrompere il termine.

Nel merito, il Collegio ricostruisce l’evoluzione dell’istituto dei sei scatti. L’art. 13 della legge n. 804/1973 e l’art. 32, comma 9-bis, della legge n. 224/1986 sono stati abrogati dal codice dell’ordinamento militare. L’art. 1, comma 15-bis, del d.l. n. 379/1987, sostituito dall’art. 11 della legge n. 231/1990, limitava il beneficio ai soli casi di cessazione per età, inabilità o decesso: l’abrogazione dell’art. 11 della legge n. 231/1990 non ha prodotto alcun effetto di riviviscenza della formulazione originaria. L’art. 1911, comma 3, c.o.m. ha lasciato ferma l’applicazione dell’art. 6-bis del d.l. n. 387/1987, che costituisce oggi la disciplina organica dell’istituto per tutte le forze di polizia, civili e militari.

Il comma 2 dell’art. 6-bis estende i sei scatti al personale che chiede il collocamento in quiescenza con 55 anni di età e 35 anni di servizio utile. Il termine del 30 giugno non è termine di decadenza: il comma 3 lo correla alla decorrenza del collocamento a riposo dal primo gennaio successivo. Il rispetto del termine è un semplice onere e la sua inosservanza non preclude l’attribuzione del beneficio, né giustificherebbe una disparità di trattamento rispetto a chi presenta la domanda nelle annualità successive.

Il ricorso è quindi accolto. L’INPS è condannato a corrispondere quanto dovuto in applicazione dell’art. 6-bis, oltre accessori, dalla maturazione del diritto sino all’effettivo soddisfo. Sulle somme maturano i soli interessi legali, senza cumulo con la rivalutazione monetaria, ai sensi dell’art. 16, comma 6, della legge n. 412/1991 e dell’art. 22, comma 36, della legge n. 724/1994, con richiamo a Cass. civ. n. 13624 del 2020. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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