Piano di riequilibrio non sospende sine die l’ottemperanza ai giudicati di condanna (TAR Sicilia n. 178 del 20.01.2025)

Principi di diritto (Massima)
L’approvazione del piano di riequilibrio finanziario pluriennale non determina l’estinzione dell’obbligo dell’ente locale di dare esecuzione ai giudicati di condanna al pagamento di somme. Venuta meno la sospensione delle procedure esecutive prevista dall’art. 243-bis del d.lgs. n. 267/2000, il giudizio di ottemperanza riprende e il creditore è tenuto a provare solo la fonte del proprio diritto e la scadenza del termine. Il debitore che non si costituisce non assolve all’onere, postogli dall’art. 2697, secondo comma, cod. civ., di dimostrare i fatti estintivi della pretesa. Sussiste pertanto l’obbligo di conformarsi integralmente al giudicato, con nomina del commissario ad acta per l’ipotesi di inutile decorso del termine assegnato.

Il Fatto

Il ricorrente ha agito per l’ottemperanza a due sentenze del Giudice di Pace di Messina, emesse in sede di opposizione a sanzioni amministrative, che avevano condannato il Comune al pagamento delle spese di giudizio per un importo complessivo di € 1.853,71, passate in giudicato. Il ricorso, notificato il 5.03.2013, chiedeva l’adozione delle misure necessarie all’esecuzione e, in caso di ulteriore inadempimento, la nomina di un commissario ad acta.

Alla camera di consiglio del 25.02.2015 emergeva che il Comune aveva fatto ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale di cui all’art. 243-bis del d.lgs. n. 267/2000, con conseguente sospensione dei procedimenti esecutivi. Il giudizio veniva quindi sospeso con ordinanza n. 985 dell’8.04.2015, in attesa delle determinazioni della Corte dei Conti sul piano.

La Motivazione della Corte

Con decreto presidenziale n. 469 del 4.10.2024 il Collegio ha rilevato che la Corte dei Conti, con deliberazione n. 232/2023 PRSP, aveva approvato il piano di riequilibrio del Comune. Ritenuta cessata la causa di sospensione, il Tribunale ha dato avviso alle parti ai sensi dell’art. 80 c.p.a., non avendo l’ente fornito alcuna comunicazione.

Il ricorso è dichiarato ammissibile ex art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a., risultando provata la notifica dei titoli presso la sede reale dell’Amministrazione e il decorso del termine di 120 giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996 rispetto alla notifica del ricorso.

Nel merito, il Collegio osserva che, cessata la sospensione, le sentenze non risultano ancora eseguite e che l’Amministrazione, non costituendosi, non ha addotto alcuna valida giustificazione dell’inadempimento. Sul riparto dell’onere probatorio richiama il principio, già applicato dalla Sezione (T.A.R. Sicilia, Catania, sez. III, 4 aprile 2024 n. 1311; 9 ottobre 2023 n. 2942), secondo cui il creditore deve provare solo la fonte del diritto e la scadenza del termine, mentre sul debitore grava la prova del fatto estintivo.

Il Comune ha quindi rinunciato a dimostrare, ai sensi dell’art. 2697, secondo comma, cod. civ., l’esistenza di fatti estintivi, modificativi o impeditivi del credito. Il ricorso è pertanto fondato: il Tribunale ordina la piena ottemperanza ai giudicati nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza.

Per l’ipotesi di inutile decorso del termine viene nominato commissario ad acta il Segretario Generale della Città Metropolitana di Messina, con facoltà di delega, tenuto ad agire nell’ulteriore termine di sessanta giorni su istanza di parte. Il Collegio richiama il rispetto del termine di cui all’art. 71, comma 2, del d.P.R. n. 115/2002 per la liquidazione del compenso, decorrente dal compimento dell’ultimo atto di esecuzione. Le spese, liquidate in € 800,00 oltre accessori, seguono la soccombenza e sono distratte in favore dei difensori antistatari.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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