Sei scatti stipendiali e buonuscita anche per il carabiniere congedato a domanda (TAR Trentino-Alto Adige n. 211 del 21.07.2025)

Principi di diritto (Massima)
L’art. 6-bis del D.L. n. 387/1987, convertito nella legge n. 472/1987, attribuisce i sei scatti stipendiali ai fini del calcolo della base pensionabile e della liquidazione dell’indennità di buonuscita a tutto il personale delle forze di polizia, compresi gli appartenenti all’Arma dei Carabinieri, senza distinzione tra ordinamento civile e militare. L’art. 1, comma 15-bis, del D.L. n. 379/1987, che limitava il beneficio ai soli casi di cessazione per età, inabilità o decesso, deve ritenersi abrogato per effetto dell’abrogazione dell’art. 11 della legge n. 231/1990 che lo aveva sostituito, senza che si verifichi alcuna reviviscenza della formulazione originaria. L’art. 4 del D. Lgs. n. 165/1997 opera ai soli fini del calcolo della base pensionabile e non incide sul regime dell’indennità di buonuscita. Il termine del 30 giugno previsto dall’art. 6-bis, comma 2, non ha natura decadenziale, ma costituisce un mero onere funzionale alla decorrenza del collocamento a riposo dal primo gennaio dell’anno successivo.

Il Fatto

Il ricorrente, già appartenente all’Arma dei Carabinieri, è cessato dal servizio per dimissioni dopo aver maturato i 55 anni di età e i 35 anni di servizio utile. Con diffida del 27 febbraio 2024 ha chiesto all’INPS la rideterminazione del trattamento di fine servizio con inclusione nella base di calcolo dei sei scatti stipendiali previsti dall’art. 6-bis del D.L. n. 387/1987, ottenendo risposta negativa.

Ha quindi proposto ricorso davanti al TAR per l’accertamento del diritto alla riliquidazione dell’indennità di buonuscita e la condanna dell’Istituto al pagamento delle differenze, oltre interessi e rivalutazione. L’INPS, costituitasi, ha eccepito l’inammissibilità e comunque l’infondatezza della pretesa, richiamando la decadenza, l’art. 4 del D. Lgs. n. 165/1997, la competenza della sola amministrazione di appartenenza e la riferibilità della norma ai soli appartenenti alla Polizia di Stato.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dalla ricostruzione storica dell’istituto. L’art. 13 della legge n. 804/1973, l’art. 32, comma 9-bis, della legge n. 224/1986 e l’art. 1, comma 15-bis, del D.L. n. 379/1987 hanno progressivamente riconosciuto i sei scatti, ma quest’ultima disposizione li limitava ai soli casi di cessazione per età, inabilità permanente o decesso, con esclusione del congedo a domanda.

Il punto centrale riguarda gli effetti dell’abrogazione. Poiché l’art. 11 della legge n. 231/1990 aveva sostituito l’art. 1, comma 15-bis, la sua abrogazione ad opera dell’art. 2268, comma 1, n. 872), del D. Lgs. n. 66/2010 non fa rivivere la formulazione originaria: la reviviscenza è istituto eccezionale, ammesso solo in presenza di una volontà legislativa certa e indiscutibile. Il Collegio richiama sul punto Cass. n. 855/1951 e n. 3284/1979, il C.G.A.R.S. n. 937/2012, il Cons. Stato, sez. V, n. 7899/2004 e la Corte cost. n. 13/2012. La tecnica codicistica, inoltre, osterebbe di per sé alla riviviscenza di norme esterne al codice.

Ritenuto abrogato l’art. 1, comma 15-bis, il Tribunale legge l’art. 1911, comma 3, del codice dell’ordinamento militare come conferma della perdurante vigenza dell’art. 6-bis per tutte le forze di polizia ad ordinamento militare. La nozione di forze di polizia richiamata dalla norma è ampia e comprende l’Arma dei Carabinieri, come si desume dall’art. 16 della legge n. 121/1981 e dal d.P.R. n. 150/1987, che non distingue tra ordinamento civile e militare.

Quanto all’art. 4 del D. Lgs. n. 165/1997, il Collegio ne circoscrive l’ambito al solo calcolo della base pensionabile, senza incidenza sul trattamento di fine rapporto. Il termine del 30 giugno, poi, non è decadenziale: la sua inosservanza incide solo sulla tempistica del collocamento a riposo, non sul diritto ai sei scatti, come confermato dal Cons. Stato, sez. III, n. 1231/2019.

Infine, superato il sistema del modello PA04, la valutazione dei presupposti spetta in via esclusiva all’INPS, che opera sulle risultanze delle proprie banche dati. Il ricorso è quindi accolto, con accertamento del diritto alla rideterminazione dell’indennità di buonuscita e condanna alle spese, con interessi legali senza cumulo con la rivalutazione ai sensi dell’art. 16, comma 6, della legge n. 412/1991.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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