Sei scatti computabili in buonuscita anche per collocamento a riposo a domanda (TAR Emilia-Romagna n. 679 del 10.10.2024)
Principi di diritto (Massima)
I sei scatti stipendiali, ciascuno pari al 2,50 per cento, previsti dall’art. 6 bis d.l. n. 387/1987, convertito con legge n. 472/1987, e modificati dall’art. 21 legge n. 232/1990, concorrono alla determinazione della base di calcolo dell’indennità di buonuscita anche per il personale collocato in quiescenza a domanda, purché in possesso dei requisiti dei cinquantacinque anni di età e dei trentacinque anni di servizio utile. L’art. 4 d.lgs. n. 165/1997 ha inciso sulla sola maggiorazione della base pensionabile, senza abrogare la disposizione richiamata, che resta in vigore nella sua formulazione. Il termine del 30 giugno dell’anno di maturazione dei requisiti non ha natura decadenziale: costituisce un onere funzionale a consentire la decorrenza del collocamento a riposo dal primo gennaio dell’anno successivo, ai sensi del comma 3 della stessa norma. La specialità della disciplina non consente interpretazioni estensive, ma la regola dettata per la Polizia di Stato si applica alle altre forze di polizia, compresa la Guardia di Finanza.
Il Fatto
I ricorrenti, già militari appartenenti alla Guardia di Finanza, erano cessati dal servizio a domanda al raggiungimento dei cinquantacinque anni di età e di almeno trentacinque anni di servizio. Ritenevano che l’INPS avesse liquidato l’indennità di buonuscita senza computare i sei scatti stipendiali contemplati dall’art. 6 bis d.l. n. 387/1987 e dall’art. 21 legge n. 232/1990.
Segnalato l’errore e ottenuto il rigetto dell’istanza di correzione, impugnavano il prospetto di liquidazione davanti al giudice amministrativo, deducendo la violazione delle citate disposizioni. L’Istituto si costituiva eccependo l’abrogazione del secondo comma dell’art. 6 bis a opera dell’art. 4 d.lgs. n. 165/1997 e, in via subordinata, il mancato rispetto del termine del 30 giugno previsto dalla stessa norma.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dalla constatazione che la difesa dell’INPS dà per presupposta l’applicazione dell’art. 6 bis d.l. n. 387/1987, ancora in vigore nella versione modificata dall’art. 21 legge n. 232/1990. La disposizione, oltre a estendere il beneficio ai militari in servizio, si applica espressamente al personale che chieda il collocamento in quiescenza con i requisiti dei cinquantacinque anni di età e dei trentacinque anni di servizio utile.
L’art. 4 d.lgs. n. 165/1997 ha armonizzato il regime previdenziale del personale militare e delle forze di polizia, ma è intervenuto con esclusivo riferimento alla maggiorazione della base pensionabile, richiamando l’art. 21 legge n. 232/1990 solo per il calcolo della pensione. La specialità della norma impedisce un’interpretazione estensiva che estenda l’esclusione del beneficio anche al calcolo della buonuscita del personale collocato a riposo su domanda.
Il Collegio sottolinea la diversità di disciplina rispetto ai sottufficiali delle Forze armate, per i quali l’art. 15 bis d.l. n. 379/1987 limita i sei scatti al personale cessato per limiti di età, inabilità o decesso. Per la Polizia di Stato, invece, la giurisprudenza consolidata riconosce gli scatti anche in relazione alla buonuscita del personale collocato in quiescenza a domanda. Il richiamo è a TAR Milano n. 1184/2021 e alle ricostruzioni del Cons. Stato sez. II n. 10938 e n. 10916 del 2023. Tali disposizioni si applicano anche alle altre forze di polizia, militari e non, come affermato da TAR Lazio n. 10769/2024.
Quanto al termine del 30 giugno, il Collegio richiama CGA n. 926/2022 e Cons. Stato sez. III n. 1231/2019: la natura non decadenziale si desume dal dato letterale e dal comma 3 dell’art. 6 bis, che fissa la decorrenza del collocamento a riposo dal primo gennaio successivo alla domanda. Il termine è dunque un onere che incide sulla tempistica, non una condizione di ammissibilità. Solo una norma chiara nel senso della decadenza potrebbe fondare una diversità di trattamento, non superabile in via interpretativa, come ricorda Corte cost. n. 356/1996 e ord. n. 151/2019.
Il ricorso è pertanto accolto. L’INPS deve procedere al ricalcolo dell’indennità di buonuscita computando i sei scatti, con corresponsione degli interessi legali senza cumulo con la rivalutazione monetaria, ai sensi dell’art. 16, comma 6, legge n. 412/1991 e dell’art. 22, comma 36, legge n. 724/1994. Le spese sono compensate in ragione della natura interpretativa delle questioni.
Nota della Redazione
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