Sei scatti stipendiali e buonuscita del militare collocato in quiescenza a domanda (TAR Emilia-Romagna n. 680 del 10.10.2024)
Principi di diritto (Massima)
I sei scatti stipendiali, ciascuno pari al 2,50 per cento, previsti dall’art. 6 bis del d.l. n. 387/1987, come modificato dall’art. 21 della legge n. 232/1990, concorrono alla determinazione della base di calcolo dell’indennità di buonuscita anche in favore del personale collocato in quiescenza a domanda, che abbia compiuto cinquantacinque anni di età e trentacinque anni di servizio utile. La specialità della disciplina impedisce un’interpretazione estensiva dell’art. 38 del d.P.R. n. 1032/1973, ma non consente di estendere al calcolo della buonuscita l’esclusione dettata dall’art. 4 del d.lgs. n. 165/1997 per il solo trattamento pensionistico. Il termine del 30 giugno fissato dal secondo comma dell’art. 6 bis non ha natura decadenziale, ma costituisce un onere che incide sulla sola tempistica del collocamento a riposo. Il beneficio è riconosciuto anche al personale della Guardia di Finanza, in virtù del richiamo alle disposizioni dettate per la Polizia di Stato.
Il Fatto
Il ricorrente, appartenente alla Guardia di Finanza, è stato collocato in quiescenza a domanda dopo aver raggiunto cinquantacinque anni di età e quaranta anni di servizio. Riteneva che l’INPS avesse calcolato l’indennità di buonuscita senza computare i sei scatti stipendiali del 2,50 per cento previsti dall’art. 6 bis del d.l. n. 387/1987 e dall’art. 21 della legge n. 232/1990.
Segnalato l’errore e rimasta l’istanza di rideterminazione senza riscontro, ha impugnato il prospetto di liquidazione, deducendo la violazione delle disposizioni richiamate. L’Istituto si è costituito eccependo l’abrogazione del secondo comma dell’art. 6 bis a opera dell’art. 4 del d.lgs. n. 165/1997 e il mancato rispetto del termine perentorio del 30 giugno.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dalla versione dell’art. 6 bis del d.l. n. 387/1987 risultante dalla novella del 1990, che estende il beneficio a tutto il personale delle forze di polizia con qualifiche equiparate e, al secondo comma, a chi chieda il collocamento in quiescenza avendo maturato i due requisiti. La norma non è mai stata abrogata.
Quanto all’art. 4 del d.lgs. n. 165/1997, il Tribunale ne circoscrive la portata: la disposizione richiama l’art. 21 della legge n. 232/1990 limitatamente al calcolo della pensione e alla relativa maggiorazione, con esclusione del collocamento in congedo a domanda. Non vi è quindi ragione per estendere tale esclusione alla buonuscita, posto che la specialità delle norme impedisce l’interpretazione estensiva dell’art. 38 del d.P.R. n. 1032/1973 invocata dall’Istituto.
La distinzione è netta. Per i sottufficiali delle Forze armate l’art. 15 bis del d.l. n. 379/1987 limita i sei scatti, ai fini pensionistici e di buona uscita, al personale cessato per limiti di età, inabilità o decesso. Per la Polizia di Stato, invece, la giurisprudenza consolidata riconosce i sei scatti ai fini della buonuscita anche in caso di cessazione a domanda; il Collegio richiama TAR Milano, sentenza n. 1184/2021 e le ricostruzioni del Cons. Stato, sez. II, sentenze n. 10938 e n. 10916 del 18 dicembre 2023.
Tali disposizioni valgono anche per le altre forze di polizia, militari e non, e dunque per la Guardia di Finanza, come affermato da TAR Lazio, sentenza n. 10769/2024. Il beneficio spetta pertanto al ricorrente.
Superata è anche l’eccezione sul termine. Il C.G.A.R.S., sentenza n. 926/2022, letto con il terzo comma dell’art. 6 bis, esclude la natura decadenziale del termine del 30 giugno: esso è funzionale a far decorrere il collocamento a riposo dal 1° gennaio successivo e costituisce un mero onere. L’ambiguità della disposizione non può fondare conseguenze decadenziali, secondo Cons. Stato, sez. III, sentenza n. 1231 del 22 febbraio 2019, nel solco di Corte cost., sentenza n. 356 del 1996 e ordinanza n. 151 del 2019.
Il ricorso è accolto. L’INPS deve ricalcolare l’indennità includendo i sei scatti, con interessi legali senza cumulo con la rivalutazione monetaria ai sensi dell’art. 16, comma 6, della legge n. 412/1991 e dell’art. 22, comma 36, della legge n. 724/1994. Spese compensate.
Nota della Redazione
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