Sei scatti stipendiali per personale forze di polizia in quiescenza a domanda (TAR Sicilia n. 1454 del 05.05.2025)

Principi di diritto (Massima)
L’art. 6-bis del d.l. n. 387/1987, nel testo sostituito dall’art. 21 della legge n. 232/1990, attribuisce ai fini del calcolo della base pensionabile e della liquidazione dell’indennità di buonuscita sei scatti del 2,50 per cento al personale delle forze di polizia, senza distinzione tra appartenenti all’ordinamento civile e militare. L’abrogazione dell’art. 11 della legge n. 231/1990 da parte del c.o.m. non determina la riviviscenza dell’art. 1, comma 15-bis, del d.l. n. 379/1987 nella formulazione originaria, che limitava il beneficio ai soli casi di cessazione per età, inabilità o decesso. Il beneficio spetta anche al personale collocato in quiescenza a domanda che abbia compiuto 55 anni di età e 35 anni di servizio utile. Il termine del 30 giugno per la presentazione della domanda non ha natura decadenziale. L’INPS è l’unico soggetto obbligato alla corresponsione dell’indennità di buonuscita.

Il Fatto

I ricorrenti, ex appartenenti alle forze di polizia e alle forze armate, sono stati collocati in quiescenza a domanda in date comprese tra il 2020 e il 2023. Al momento della presentazione dell’istanza avevano raggiunto l’età di 55 anni e 35 anni di servizio utile.

Hanno chiesto l’accertamento del diritto ai benefici economici dell’art. 6-bis del d.l. n. 387/1987 e l’obbligo dell’INPS di rideterminare l’indennità di buonuscita includendo nella base di calcolo i sei scatti stipendiali, oltre accessori. L’Istituto si è costituito eccependo il difetto di legittimazione passiva e la prescrizione della pretesa.

La Motivazione della Corte

Il Collegio esamina anzitutto l’eccezione di difetto di legittimazione passiva e la ritiene infondata. L’unico soggetto obbligato a corrispondere l’indennità di buonuscita è il competente ente previdenziale, secondo il principio pacifico richiamato dalla giurisprudenza amministrativa (C.G.A. n. 865 del 2022, con richiamo a Cons. St. n. 1231 del 2019 e n. 6465 del 2010).

Anche l’eccezione di prescrizione è infondata. Il termine decorre dal momento della conoscenza dell’ammontare dell’indennità, risultante dalla trasmissione del prospetto di liquidazione. Trattandosi di eccezione in senso proprio, è onere dell’INPS specificare la data di inizio del corso prescrizionale e darne prova (Cons. St. n. 3807 del 2024; TAR Lazio n. 11406 del 2022). Nella specie l’Istituto si è limitato a un’affermazione generica, senza indicare alcun elemento concreto. In ogni caso, il collocamento in congedo più risalente risale al 1° aprile 2020, sicché non sarebbe comunque decorso il termine quinquennale.

Nel merito, il ricorso è accolto sulla base del consolidato orientamento in materia (Cons. St. n. 10523 del 2023, n. 2982 del 2023, n. 2826 del 2023; C.G.A. n. 209 del 2023). Il Collegio ricostruisce l’evoluzione normativa: l’originario meccanismo dei sei aumenti periodici, previsto per i generali e i colonnelli della Guardia di finanza dall’art. 13 della legge n. 804/1973, fu esteso ai sottufficiali dall’art. 1, comma 15-bis, del d.l. n. 379/1987, ma nei soli casi di cessazione per età, inabilità o decesso. Il c.o.m. ha abrogato l’art. 11 della legge n. 231/1990 che aveva sostituito tale disposizione. L’abrogazione di una norma novellatrice non fa rivivere quella originaria: deve quindi ritenersi abrogato anche l’art. 1, comma 15-bis, con la conseguente caduta del limite alle sole ipotesi di cessazione non a domanda.

Trova così applicazione l’art. 6-bis del d.l. n. 387/1987, richiamato dall’art. 1911, comma 3, c.o.m., che estende l’istituto a tutto il personale delle forze di polizia con qualifiche equiparate, senza distinzione tra ordinamento civile e militare. La nozione di forze di polizia richiamata è ampia e comprende l’Arma dei carabinieri, la Guardia di finanza, la Polizia di Stato e la Polizia penitenziaria. L’art. 4 del d.lgs. n. 165/1997 non modifica il regime dell’indennità di buonuscita, operando ai soli fini del calcolo della base pensionabile.

Da ultimo, il Collegio esclude la natura decadenziale del termine del 30 giugno per la presentazione della domanda. Esso è funzionale a consentire il collocamento a riposo dal 1° gennaio dell’anno successivo e costituisce un semplice onere per l’interessato. Una diversa lettura determinerebbe un’ingiustificata disparità di trattamento. Il ricorso è pertanto accolto, con condanna dell’INPS al pagamento di quanto dovuto oltre accessori, secondo l’art. 16, sesto comma, della legge n. 724/1994, con soli interessi legali e senza cumulo con la rivalutazione monetaria.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *