Silenzio-assenso sull’autorizzazione paesaggistica semplificata e motivi ostativi (Cons. Stato n. 3593 del 08.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
La comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento, resa dal Soprintendente ai sensi dell’art. 11, comma 7, del d.P.R. n. 31/2017, non impedisce la formazione del silenzio-assenso endoprocedimentale previsto dal comma 9 della medesima disposizione. Quest’ultimo richiama esclusivamente la «mancata espressione del parere vincolante del Soprintendente nei tempi previsti dal comma 5»: solo l’atto finale di valutazione negativa, e non un atto endoprocedimentale, preclude l’effetto silenzioso. Il perfezionamento della fattispecie dipende da due soli elementi: la presentazione della domanda corredata della documentazione attestante i requisiti e il decorso del termine fissato dalla norma. L’autorizzazione paesaggistica in sanatoria divenuta inoppugnabile non può essere rimessa in discussione nel giudizio sull’atto successivo, neppure sotto il profilo della sua legittimità originaria, e attribuisce allo stato dell’immobile il carattere di stato legittimo presupposto per la nuova istanza.
Il Fatto
Il Ministero della Cultura impugna la sentenza con cui il TAR Campania, sezione staccata di Salerno, ha annullato il diniego opposto dalla Soprintendenza alla richiesta di autorizzazione paesaggistica semplificata per la manutenzione straordinaria di un fabbricato residenziale. Il giudice di primo grado aveva ritenuto che il parere negativo fosse tardivo e che sulla proposta favorevole del Comune si fosse formato il silenzio-assenso ai sensi dell’art. 11, comma 9, del d.P.R. n. 31/2017, nonostante la comunicazione dei motivi ostativi intervenuta il 26 agosto 2022.
L’appellante sostiene due tesi: che una precedente autorizzazione in sanatoria del 3 marzo 2020 fosse invalida e non potesse legittimare lo stato dell’immobile; che la notifica dei motivi ostativi, anche da sola, impedisca la formazione del silenzio-assenso, richiamando un orientamento della Sez. VI n. 4098 del 2022. Le parti appellate non si sono costituite.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo è manifestamente infondato. L’illegittimità dell’autorizzazione paesaggistica in sanatoria del 3 marzo 2020 non è mai stata accertata dall’amministrazione, che avrebbe dovuto attivare l’annullamento d’ufficio ai sensi dell’art. 21-nonies della legge n. 241/1990, né da un provvedimento giurisdizionale. Il provvedimento è divenuto inoppugnabile e i suoi effetti non possono essere rimessi in discussione: al giudice è preclusa la disapplicazione di un atto non più impugnabile. L’autorizzazione attribuisce quindi all’immobile lo stato legittimo richiesto dall’art. 9-bis del d.P.R. n. 380/2001, presupposto della nuova domanda.
Il secondo motivo è parimenti infondato. La Corte muove dal tenore letterale dell’art. 11, comma 9, del d.P.R. n. 31/2017, che subordina l’effetto silenzioso alla sola «mancata espressione del parere vincolante» nei tempi del comma 5 e non menziona alcuna equiparazione tra parere negativo e comunicazione dei motivi ostativi.
La tesi della Sez. VI n. 4098 del 2022 — secondo cui il silenzio non si formerebbe quando il Soprintendente abbia comunicato i motivi ostativi, perché mancherebbe il presupposto logico di una valutazione positiva — non è condivisa. Essa equipara un atto endoprocedimentale all’atto finale e introduce in via interpretativa un elemento soggettivo incerto: la comunicazione dei motivi ostativi postula per definizione la possibilità del loro superamento a seguito delle osservazioni o delle modifiche del progetto.
Il Collegio richiama i principi generali del silenzio-assenso fissati dall’art. 20, primo comma, della legge n. 241/1990: la fattispecie si perfeziona con la domanda e il decorso del tempo, e non si forma nei soli casi di mancato ricevimento della domanda o di carenza degli elementi indispensabili e di mancata comunicazione del diniego nei termini dell’art. 2. Nel caso concreto, la comunicazione del 26 agosto 2022 è intervenuta oltre quindici giorni dall’invio della proposta, sicché non ha prodotto nemmeno l’effetto sospensivo del termine. L’appello è integralmente rigettato, con nulla sulle spese per la mancata costituzione degli appellati.
Nota della Redazione
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