Sei scatti stipendiali ai Carabinieri anche nella base di calcolo della buonuscita (TAR Sardegna n. 590 del 26.06.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il beneficio dei sei scatti stipendiali previsto dall’art. 6-bis del d.l. n. 387/1987, convertito dalla legge n. 472/1987, spetta agli appartenenti all’Arma dei Carabinieri in forza del richiamo operato dall’art. 1911, comma 3, del COM, e va incluso nella base di calcolo dell’indennità di buonuscita. L’art. 4 del d.lgs. n. 165/1997 concerne la sola base pensionabile e non il calcolo dell’indennità di buonuscita. L’abrogazione dell’art. 11 della legge n. 231/1990 non ha determinato la reviviscenza della disciplina che limitava il beneficio alle sole cessazioni per età, inabilità o decesso, con esclusione della cessazione a domanda. Il superamento del termine del 30 giugno non ha efficacia decadenziale, avendo l’onere funzione meramente organizzativa. Il termine prescrizionale del diritto alla riliquidazione decorre dall’emanazione dell’ultimo ordinativo di pagamento del credito principale.
Il Fatto
I ricorrenti, tutti ex appartenenti all’Arma dei Carabinieri e congedati a domanda successivamente al compimento del cinquantacinquesimo anno di età, con oltre trentacinque anni di servizio utile contributivo, hanno chiesto alle competenti Direzioni provinciali dell’INPS il ricalcolo dell’indennità di buonuscita mediante l’inserimento nella base di calcolo dei sei scatti stipendiali.
L’Istituto, costituitosi in giudizio, ha depositato una nota con le indicazioni della Direzione Centrale Pensioni, dalla quale emergevano i rilievi del MEF alla proposta di circolare di recepimento delle pronunce di accoglimento del Consiglio di Stato e la necessità di un intervento legislativo. I ricorrenti hanno quindi agito per l’accertamento del diritto al beneficio e la condanna dell’INPS alla riliquidazione.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale definisce la causa con sentenza in forma semplificata ai sensi dell’art. 74 c.p.a., richiamando il proprio orientamento consolidato, espresso da numerose decisioni recenti, e la giurisprudenza del Consiglio di Stato, da ultimo Sez. VI n. 4636 del 2024 e Sez. II n. 10557 del 2023.
Il Collegio ribadisce che l’art. 4 del d.lgs. n. 165/1997 disciplina esclusivamente la base pensionabile e non incide sul calcolo dell’indennità di buonuscita, con la conseguenza che il beneficio dei sei scatti opera sul trattamento di fine servizio.
Quanto alla portata dell’abrogazione, il TAR esclude che la soppressione dell’art. 11 della legge n. 231/1990 ad opera dell’art. 2268, comma 1, n. 872, del COM abbia prodotto la reviviscenza della formulazione originaria dell’art. 1, comma 15-bis, del d.l. n. 379/1987. Non è quindi in vigore la limitazione del beneficio alle sole ipotesi di cessazione per età, inabilità permanente o decesso, con esclusione della cessazione a domanda.
Il superamento del termine del 30 giugno previsto dall’art. 6-bis non determina alcuna decadenza: l’onere ha funzione meramente organizzativa, consentendo la decorrenza del collocamento a riposo dal primo gennaio dell’anno successivo. Il Collegio affronta anche il profilo della prescrizione, osservando che il termine di cui all’art. 20, comma 2, del d.P.R. n. 1032/1973 decorre dall’emanazione dell’ultimo ordinativo di pagamento del credito principale, anche in ragione dell’efficacia interruttiva riconnessa al pagamento rateale.
Il ricorso è pertanto accolto. Il Tribunale accerta il diritto dei ricorrenti a percepire i benefici dell’art. 6-bis del d.l. n. 387/1987 e ordina all’Istituto di rideterminare l’indennità di buonuscita, includendo nella base di calcolo i sei scatti, entro centottanta giorni dalla comunicazione della sentenza, oltre agli accessori di legge. Le spese sono compensate per metà in ragione dei contrasti giurisprudenziali iniziali; per la restante metà seguono la soccombenza e sono liquidate in favore del difensore che ha chiesto la distrazione.
Nota della Redazione
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