Conversione del permesso stagionale: irrilevante il rinnovo richiesto dal lavoratore (TAR Toscana n. 1600 del 07.10.2025)

Principi di diritto (Massima)
In materia di conversione del permesso di soggiorno da lavoro stagionale a lavoro subordinato non stagionale, l’art. 24, comma 10, d.lgs. n. 286/1998 richiede unicamente che il lavoratore stagionale abbia svolto regolare attività per almeno tre mesi e che gli sia offerto un contratto di lavoro subordinato, a tempo determinato o indeterminato. Non costituisce presupposto di legittimità della domanda la circostanza che il lavoratore abbia nel frattempo presentato istanza di rinnovo del titolo stagionale, né che la richiesta di nulla-osta sia stata inoltrata dopo la scadenza del permesso. La qualificazione della domanda si desume dalla volontà sostanziale del richiedente, ricostruibile dagli atti procedimentali. Il diniego fondato sul difetto di capacità assunzionale del datore è illegittimo quando contrasta con la documentazione contributiva e reddituale versata in atti.

Il Fatto

Il ricorrente, cittadino extracomunitario titolare di permesso di soggiorno per lavoro stagionale con scadenza al 31 maggio 2023, veniva assunto da una società operante in attività non stagionale con contratto a tempo determinato dal 1° marzo 2023, poi trasformato a tempo indeterminato dal 1° luglio 2023. Alla scadenza del titolo presentava tramite kit postale una richiesta di rinnovo; successivamente lo Sportello Unico per l’Immigrazione avviava la procedura di conversione, invitandolo a integrare la documentazione.

Il Prefetto, con decreto del 30 dicembre 2024, rigettava la domanda di nulla-osta alla conversione sulla base del parere negativo dell’Ispettorato Territoriale del Lavoro, che contestava lo svolgimento di attività non stagionale prima della conversione, l’impossibilità di rinnovo del titolo stagionale e il difetto di capacità economica e di regolarità contributiva del datore. Il lavoratore impugnava il diniego davanti al TAR, che in sede cautelare accoglieva la domanda con ordinanza n. 189 del 2 aprile 2025.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dalla qualificazione della domanda. Dagli atti emerge con chiarezza che l’intento del ricorrente era quello di convertire il titolo per lavoro stagionale in permesso per lavoro subordinato non stagionale, come desumibile dalla memoria procedimentale del difensore del 23 settembre 2024, idonea a fugare i dubbi iniziali sull’oggetto della richiesta. La presentazione di un’istanza di rinnovo non assume, dunque, valore preclusivo.

Il percorso è consentito dall’art. 24, comma 10, d.lgs. n. 286/1998, che attribuisce al lavoratore stagionale, al quale sia offerto un contratto di lavoro subordinato a tempo determinato o indeterminato, la facoltà di chiedere la conversione del titolo. La norma non subordina l’esercizio del diritto al previo rinnovo del permesso né al rispetto di un termine legato alla scadenza del titolo stagionale.

Quanto al profilo della capacità assunzionale del datore, il Tribunale rileva che non è chiaro per quale ragione l’Amministrazione l’abbia esclusa, anche alla luce dei DURC regolari versati in atti. La documentazione reddituale e contributiva prodotta in sede procedimentale, unitamente all’asseverazione del commercialista dell’11 marzo 2024, attestava reddito d’impresa e fatturato congrui rispetto ai parametri richiamati.

Ne consegue l’accoglimento del ricorso e l’annullamento del provvedimento impugnato, con salvezza della riedizione del potere amministrativo in conseguenza dell’annullamento giurisdizionale. Le spese di lite sono compensate, considerata la fattispecie nel suo complesso.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *