Sei scatti stipendiali e indennità buonuscita per militare congedato a domanda (TAR Sardegna n. 587 del 26.06.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il beneficio dei sei scatti stipendiali previsto dall’art. 6-bis d.l. n. 387/1987, come convertito, spetta al personale appartenente alle Forze di polizia a ordinamento militare, tra cui l’Arma dei Carabinieri, in forza del richiamo operato dall’art. 1911, comma 3, del COM, e va incluso nella base di calcolo dell’indennità di buonuscita. L’art. 4 d.lgs. n. 165/1997 riguarda la sola base pensionabile e non il trattamento di buonuscita. L’abrogazione dell’art. 11 legge n. 231/1990 ad opera dell’art. 2268, comma 1, n. 872, cod. ordinamento militare non ha determinato la reviviscenza della disciplina che limitava il beneficio alle sole cessazioni per età, inabilità o decesso, con esclusione del congedo a domanda. Il superamento del termine del 30 giugno previsto dalla norma non ha efficacia decadenziale, esprimendo un onere funzionale alla sola decorrenza del collocamento a riposo. La prescrizione del diritto alla riliquidazione decorre dall’ultimo ordinativo di pagamento del credito principale.
Il Fatto
I ricorrenti, ex appartenenti all’Arma dei Carabinieri residenti in Sardegna, sono stati collocati in quiescenza a domanda dopo il compimento del cinquantacinquesimo anno di età e con oltre trentacinque anni di servizio utile contributivo. Con diffide rivolte alle competenti sedi territoriali dell’INPS hanno chiesto il ricalcolo dell’indennità di buonuscita mediante l’inclusione nella base di calcolo dei sei scatti stipendiali previsti dall’art. 6-bis d.l. n. 387/1987 e dall’art. 21 legge n. 232/1990.
L’Istituto si è costituito depositando note della Direzione Centrale Pensioni che davano conto dei rilievi del MEF alla proposta di circolare di recepimento delle pronunce del Consiglio di Stato e della necessità di un intervento legislativo. La causa è stata trattenuta in decisione all’udienza pubblica.
La Motivazione della Corte
Il Collegio definisce il giudizio con sentenza in forma semplificata ai sensi dell’art. 74 c.p.a., richiamando il proprio orientamento consolidato, confermato da numerose decisioni recenti, e la giurisprudenza del Consiglio di Stato ivi citata. La questione giuridica concerne l’ambito soggettivo e la portata del beneficio dei sei scatti, oltre ai profili del termine di presentazione della domanda e della prescrizione.
Quanto al primo argomento, il Tribunale esclude che l’art. 4 d.lgs. n. 165/1997 possa operare da limite, poiché esso disciplina la sola base pensionabile definita ai sensi dell’art. 13 d.lgs. n. 503/1992 e non il calcolo dell’indennità di buonuscita.
Il Collegio affronta poi l’effetto dell’abrogazione dell’art. 11 legge n. 231/1990 disposta dall’art. 2268, comma 1, n. 872, del Codice dell’ordinamento militare. Tale abrogazione non ha comportato la reviviscenza della formulazione originaria dell’art. 1, comma 15-bis, del d.l. n. 379/1987; non è quindi in vigore la limitazione del beneficio ai soli casi di cessazione per età, inabilità permanente o decesso. Ne consegue che l’esclusione della cessazione dal servizio a domanda non opera.
Il superamento del termine del 30 giugno fissato dalla norma per la presentazione dell’istanza non produce alcun effetto decadenziale: si tratta di un onere funzionale unicamente a consentire la decorrenza del collocamento a riposo dal primo gennaio dell’anno successivo. Quanto alla prescrizione, il termine di cui all’art. 20, comma 2, d.P.R. n. 1032/1973 decorre non dalla cessazione del rapporto, ma dal momento di emanazione dell’ultimo ordinativo di pagamento del credito principale, in ragione della natura interruttiva riconnessa al pagamento rateale del dovuto.
Il ricorso è pertanto accolto, con accertamento del diritto dei ricorrenti a percepire i benefici e condanna dell’Istituto a rideterminare l’indennità entro centottanta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza, oltre accessori. Le spese sono compensate per metà in ragione dei contrasti giurisprudenziali iniziali e poste per l’altra metà a carico dell’Istituto, con distrazione in favore del difensore.
Nota della Redazione
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