Sei scatti stipendiali al personale delle forze di polizia anche in caso (TAR Sicilia n. 4202 del 23.12.2024)
Principi di diritto (Massima)
L’art. 6-bis del d.l. n. 387/1987, nel testo introdotto dall’art. 21 della legge n. 231/1990, attribuisce sei scatti del 2,50 per cento ai fini del calcolo della base pensionabile e della liquidazione dell’indennità di buonuscita al personale delle forze di polizia, compreso quello ad ordinamento militare con qualifiche equiparate, senza distinzione tra i due ordinamenti. L’art. 1911, comma 3, cod. ord. mil. non innova la disciplina, ma ne conferma la perdurante vigenza per le forze di polizia ad ordinamento militare. Il termine del 30 giugno previsto dall’art. 6-bis, comma 2, per la domanda di collocamento in quiescenza non ha natura decadenziale: è un onere che incide solo sulla tempistica del collocamento a riposo. L’art. 4 del d.lgs. n. 165/1997 opera ai soli fini della base pensionabile e non modifica il regime dell’indennità di buonuscita.
Il Fatto
Il ricorrente, appartenente al Corpo della Guardia di finanza, è stato congedato a domanda. Al momento della presentazione dell’istanza aveva maturato oltre 55 anni di età e oltre 35 anni di servizio utile. Ha chiesto l’accertamento del diritto ai benefici economici dell’art. 6-bis del d.l. n. 387/1987 e il conseguente obbligo dell’INPS di rideterminare l’indennità di buonuscita includendo nella base di calcolo i sei scatti stipendiali, oltre accessori.
L’INPS si è costituito e ha chiesto il rigetto del ricorso, ritenendolo infondato. La causa è stata discussa all’udienza pubblica del 18 dicembre 2024 e decisa in camera di consiglio nello stesso giorno.
La Motivazione della Corte
Il Collegio richiama il consolidato orientamento formatosi in materia, che individua nell’art. 6-bis del d.l. n. 387/1987 la fonte dell’attribuzione dei sei scatti contributivi ai fini del calcolo della base pensionabile e della liquidazione dell’indennità di buonuscita per il personale delle forze di polizia. La norma si inserisce nel quadro di progressiva omogeneizzazione del trattamento economico e previdenziale del comparto difesa e sicurezza.
Il percorso argomentativo muove dalla successione delle fonti. L’istituto dei sei aumenti periodici nasce con l’art. 13 della legge n. 804/1973, poi abrogato dal codice dell’ordinamento militare; prosegue con l’art. 32, comma 9-bis, della legge n. 224/1986, abrogato dal d.lgs. n. 69/2001; e con l’art. 1, comma 15-bis, del d.l. n. 379/1987, che limitava il beneficio ai soli casi di cessazione per età, inabilità permanente o decesso, escludendo il congedo a domanda. Quest’ultima disposizione è stata sostituita dall’art. 11 della legge n. 231/1990, a sua volta abrogato dal c.o.m.
Il Tribunale esclude la riviviscenza della formulazione originaria: l’abrogazione di una norma che ne novella un’altra non fa rivivere quella precedente. Il c.o.m. ha quindi inteso abrogare anche la limitazione ai soli casi di cessazione non volontaria. A conferma, l’art. 1911, comma 3, cod. ord. mil. lascia fermo, per tutte le forze di polizia, l’art. 6-bis del d.l. n. 387/1987, sottolineandone la perdurante vigenza ai fini del trattamento di fine rapporto. Il richiamo al trattamento di fine rapporto non è ostacolo: esso comprende, per le forze di polizia ad ordinamento militare, la disciplina dell’indennità di buonuscita.
Sull’ambito soggettivo, la nozione di forze di polizia richiamata dalla norma è ampia e ricomprende, secondo l’art. 16 della legge n. 121/1981, anche la Guardia di finanza. Il d.P.R. n. 150/1987, di cui l’art. 6-bis dispone l’estensione, si applica al personale dei ruoli della Polizia di Stato senza distinguere tra ordinamento civile e militare. Il comma 2 dell’art. 6-bis estende i sei scatti al personale che chieda il collocamento in quiescenza con 55 anni di età e 35 anni di servizio utile.
Quanto al termine del 30 giugno, la sua inosservanza non comporta decadenza, mancando una previsione espressa in tal senso. Il comma 3 dell’art. 6-bis, nel fissare la decorrenza del collocamento a riposo al 1° gennaio dell’anno successivo, chiarisce che il termine è funzionale solo alla tempistica. Non si rinviene, inoltre, alcuna ragionevole giustificazione per riservare un trattamento diverso a chi presenta la domanda negli anni successivi. Il ricorso è quindi accolto, con condanna dell’INPS al pagamento di quanto dovuto, oltre accessori, e alla rifusione delle spese.
Nota della Redazione
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