Sei scatti stipendiali per collocamento a riposo a domanda nella polizia (TAR Sicilia n. 2117 del 04.07.2025)

Principi di diritto (Massima)
L’art. 6-bis del d.l. n. 387/1987, come modificato dall’art. 21 della legge n. 232/1990, attribuisce sei scatti stipendiali, ai fini del calcolo della base pensionabile e della liquidazione dell’indennità di buonuscita, anche al personale delle forze di polizia che chiede il collocamento in quiescenza a domanda dopo aver maturato i 55 anni di età e 35 anni di servizio utile. Il termine del 30 giugno previsto dalla norma non ha natura decadenziale: costituisce un onere che incide solo sulla decorrenza temporale del collocamento a riposo, non sul diritto ai sei scatti. L’INPS è l’unico soggetto obbligato al pagamento dell’indennità di buonuscita. L’eccezione di prescrizione, in quanto eccezione in senso proprio, è infondata se l’Istituto non specifica e non prova la data di inizio del corso prescrizionale.

Il Fatto

Il ricorrente, ex appartenente alla Guardia di Finanza oggi in congedo, al momento della domanda aveva maturato 57 anni di età e 42 anni di servizio utile. Ha chiesto all’INPS il ricalcolo del trattamento di fine servizio includendo i sei scatti stipendiali previsti dall’art. 6-bis del d.l. n. 387/1987 e dall’art. 21 della legge n. 232/1990.

L’Istituto ha respinto l’istanza con la missiva del 13 settembre 2024, sostenendo che il beneficio spetta solo a chi cessa per età, inabilità permanente o decesso, e non a chi consegue il requisito dei 55 anni con 35 anni di servizio utile, condizione equiparata al collocamento a riposo a domanda. Il ricorrente ha impugnato il diniego e il prospetto di liquidazione davanti al TAR Sicilia, chiedendo anche l’accertamento del diritto al ricalcolo con accessori.

La Motivazione della Corte

Il Collegio respinge anzitutto l’eccezione di difetto di legittimazione passiva. Richiamando C.G.A. n. 865 del 2022 e Cons. Stato n. 1231 del 2019, ribadisce che l’unico soggetto obbligato a corrispondere l’indennità di buonuscita è il competente Ente previdenziale.

Quanto alla prescrizione, il TAR aderisce all’orientamento espresso da Cons. Stato n. 3807 del 2024 e da TAR Lazio n. 11406 del 2022: il termine decorre dalla conoscenza dell’ammontare risultante dal prospetto di liquidazione e grava sull’INPS l’onere di specificare e provare la data di inizio del corso prescrizionale. L’eccezione dell’Istituto è laconica e generica. Il ricorrente ha peraltro depositato la nota di trasmissione del prospetto e la richiesta di rideterminazione, che vale come atto interruttivo.

Nel merito, il Collegio ricostruisce l’evoluzione dell’istituto. L’art. 13 della legge n. 804/1973 attribuiva sei aumenti periodici a generali e colonnelli della Guardia di Finanza; l’art. 32, comma 9-bis, della legge n. 224/1986 estendeva il meccanismo agli ufficiali; l’abrogazione dell’art. 11 della legge n. 231/1990 operata dal codice dell’ordinamento militare non ha prodotto alcuna riviviscenza della formulazione originaria dell’art. 1, comma 15-bis, del d.l. n. 379/1987.

L’art. 1911, comma 3, c.o.m., che mantiene fermo l’art. 6-bis del d.l. n. 387/1987 per tutte le forze di polizia, conferma la perdurante vigenza del beneficio ai fini del trattamento di fine rapporto. La nozione di forze di polizia richiamata è ampia e comprende gli appartenenti all’ordinamento militare e civile con qualifiche equiparate, senza distinzione.

Il comma 2 dell’art. 6-bis estende i sei scatti a chi chiede il collocamento in quiescenza con 55 anni di età e 35 anni di servizio utile. Il termine del 30 giugno non è termine di decadenza: il comma 3 collega il rispetto del termine solo alla decorrenza del collocamento dal 1° gennaio successivo. Negare il beneficio a chi presenta la domanda negli anni successivi determinerebbe una irragionevole disparità di trattamento. Il ricorso è quindi accolto, con condanna dell’INPS al pagamento degli accessori secondo l’art. 16, comma 6, della legge n. 724/1994 e interessi legali senza cumulo con la rivalutazione, come da Cass. civ. n. 13624 del 2020. Spese liquidate a carico dell’Istituto soccombente.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *