La condanna per stupefacenti osta automaticamente al permesso di soggiorno (TAR Emilia-Romagna n. 1272 del 01.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
La condanna definitiva per il reato di cui all’art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309/1990 (traffico di sostanze stupefacenti) costituisce causa ostativa automatica al rilascio o al rinnovo del permesso di soggiorno, ai sensi dell’art. 4, comma 3, d.lgs. n. 286/1998, che richiama le ipotesi di arresto obbligatorio previste dall’art. 380 c.p.p. In presenza di tale condanna non residua alcuna sfera di discrezionalità in capo all’Amministrazione, che deve dare immediata applicazione al disposto normativo. L’automatismo preclusivo trova temperamento solo in presenza di vincoli familiari qualificati ai sensi dell’art. 29 t.u. immigrazione o nelle ipotesi attenuate di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990, per le quali la Corte costituzionale ha imposto una verifica in concreto della pericolosità sociale.

Il Fatto

Il ricorrente, cittadino straniero, impugnava il decreto con cui la Questura di Modena aveva respinto l’istanza di rilascio/rinnovo del permesso di soggiorno per lungo periodo per lavoro subordinato, revocando contestualmente il titolo già posseduto. Il provvedimento era fondato sulla sentenza definitiva di condanna per traffico di sostanze stupefacenti, emessa dal Tribunale di Pordenone nel 2021, per il possesso di sostanza cd. “droga dello stupro”, ai sensi dell’art. 73, commi 1 e 1-bis, d.P.R. n. 309/1990.

Il ricorrente deduceva eccesso di potere, difetto di istruttoria e carenza di motivazione, lamentando la mancata verifica in concreto della propria pericolosità sociale e del proprio inserimento sociale, familiare e lavorativo in Italia.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha respinto il ricorso ritenendo le censure infondate. La condanna per il reato di cui all’art. 73 d.P.R. n. 309/1990 ha carattere ostativo al rilascio del titolo di soggiorno in virtù del richiamo operato dall’art. 4, comma 3, d.lgs. n. 286/1998 alle ipotesi di arresto obbligatorio di cui all’art. 380 c.p.p., tra cui rientrano i delitti concernenti sostanze stupefacenti. L’art. 9, comma 4, d.lgs. n. 286/1998 conferma che il permesso UE per soggiornanti di lungo periodo non può essere rilasciato agli stranieri pericolosi per l’ordine pubblico, tenendo conto delle condanne per i reati di cui al citato art. 380 c.p.p.

Secondo la giurisprudenza richiamata dal Tribunale, le condanne in materia di stupefacenti sono automaticamente ostative al rilascio o al rinnovo del permesso di soggiorno, qualunque sia la pena detentiva riportata, senza che residui alcuna discrezionalità in capo all’Amministrazione. La valutazione sulla pericolosità sociale è eseguita a monte dal legislatore, che ha tipizzato le ipotesi di esclusione, e il questore può legittimamente limitarsi all’accertamento della sussistenza della condanna.

Il Collegio ha escluso l’applicabilità del temperamento all’automatismo previsto per i titolari di protezione internazionale o per le fattispecie attenuate. La richiesta dell’istante non risultava connessa all’esercizio del diritto al ricongiungimento familiare, né risultavano legami familiari nel territorio nazionale. Non ricorreva altresì l’ipotesi attenuata dell’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990, oggetto della sentenza additiva della Corte costituzionale n. 88/2023, che ha imposto solo per quella fattispecie minore un giudizio in concreto di pericolosità sociale.

Il ricorso è stato pertanto respinto, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore dell’Amministrazione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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