Concessioni demaniali marittime: improcedibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse (TAR Sardegna n. 343 del 27.04.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il ricorso proposto avverso il provvedimento di concessione demaniale marittima provvisoria ex art. 10 Reg. C.N., adottato nelle more della gara, è improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse quando l’eventuale annullamento non arrecherebbe più alcuna utilità al ricorrente, essendo ormai scaduto il titolo di proroga invocato. La domanda volta a ottenere l’applicazione della sopravvenuta normativa di proroga legale costituisce nuova domanda autonoma di accertamento, inammissibile nel giudizio impugnatorio. Anche a prescindere da tale profilo, le proroghe automatiche delle concessioni demaniali marittime, da ultimo disposte dall’art. 10-quater, comma 3, del d.l. n. 198/2022, vanno disapplicate d’ufficio dal giudice e dall’amministrazione per contrasto con l’art. 12 della direttiva 2006/123/CE e con l’art. 49 TFUE, come affermato dalla Corte di giustizia.

Il Fatto

La società ricorrente gestisce il porto turistico di un Comune sardo in forza di una concessione demaniale marittima, il cui subentro era stato autorizzato dalla Capitaneria di Porto e la cui scadenza era stata più volte prorogata, da ultimo con determina del 2017 fino al 31 dicembre 2020. La vicenda delle proroghe era stata oggetto di un lungo contenzioso, definito dal Consiglio di Stato con sentenza che aveva confermato l’annullamento degli atti di proroga, sia pure con motivazione incentrata sul contrasto della disciplina nazionale con l’ordinamento eurounitario.

Con il provvedimento impugnato, il direttore del servizio regionale competente ha conferito alla ricorrente una concessione demaniale provvisoria ai sensi dell’art. 10 Reg. C.N., nelle more della conclusione della procedura a evidenza pubblica. La società ha chiesto l’annullamento di tale atto, lamentando l’elusione del giudicato, la carenza di motivazione e la disparità di trattamento rispetto agli altri concessionari che continuavano a beneficiare della proroga.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha esaminato anzitutto l’eccezione di inammissibilità per carenza di interesse sollevata dalla Regione. La ricorrente sosteneva che dall’annullamento dell’atto provvisorio sarebbe derivata la reviviscenza del titolo concessorio, con applicazione della normativa sopravvenuta che aveva esteso la validità dei titoli al 31 dicembre 2024 o, in caso di complessità, al 31 dicembre 2025.

La tesi non è stata condivisa. Il Tribunale ha rilevato che la determina del 2017 aveva previsto la proroga fino al 31 dicembre 2020, ormai scaduta e non più produttiva di effetti favorevoli. L’eventuale annullamento dell’atto gravato, pertanto, non arrecherebbe oggi alcuna utilità alla ricorrente.

La domanda così riformulata costituisce, per il Collegio, una nuova domanda autonoma di accertamento, finalizzata a ottenere un provvedimento di proroga o il riconoscimento del diritto alla proroga legale, e come tale inammissibile nel giudizio impugnatorio.

In via subordinata, la domanda è stata ritenuta infondata. Le leggi di proroga si pongono in contrasto con i principi affermati dalla Corte di giustizia UE e vanno disapplicate sia dall’amministrazione sia dal giudice. Il Collegio ha richiamato le sentenze dell’Adunanza Plenaria nn. 17 e 18 del 2021 e la giurisprudenza successiva, secondo cui anche la proroga dell’art. 10-quater, comma 3, del d.l. n. 198/2022 si pone in contrasto con l’art. 12 della direttiva 2006/123/CE e va disapplicata da qualunque organo dello Stato.

Il Tribunale ha inoltre osservato che i principi dell’Adunanza Plenaria n. 17 del 2021 restano validi, non essendo stata impugnata, a differenza della sentenza n. 18, annullata dalle Sezioni Unite n. 32559 del 2023 per diniego di giurisdizione. Ne consegue che le proroghe risultano tamquam non esset. Il ricorso è stato quindi dichiarato improcedibile, con compensazione integrale delle spese in ragione delle sopravvenienze normative e giurisprudenziali.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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