Sei scatti stipendiali anche al dipendente in quiescenza a domanda (TAR Liguria n. 1190 del 31.10.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il termine del 30 giugno previsto dall’art. 6-bis del d.l. n. 387/1987 per la presentazione della domanda di collocamento in quiescenza non ha natura decadenziale, ma è funzionale a consentire la decorrenza del pensionamento dal primo gennaio dell’anno successivo a quello di maturazione dei requisiti, incidendo unicamente sulla tempistica dell’aspettativa di pensionamento. Il beneficio dei sei scatti stipendiali spetta anche al dipendente della Polizia di Stato che abbia chiesto il collocamento a riposo, purché al momento del pensionamento abbia maturato i requisiti dei 55 anni di età e dei 35 anni di servizio utile. L’art. 4, comma 2, del d.lgs. n. 165/1997, che subordina il riconoscimento degli scatti al pagamento della restante contribuzione, opera ai soli fini del computo della base pensionabile e non incide sulla quantificazione della buonuscita. A fronte di una previsione legislativa chiara, l’interpretazione costituzionalmente orientata non può attribuire alla norma un contenuto opposto a quello palesato dalle parole, rientrando la determinazione delle prestazioni sociali nella discrezionalità del legislatore.

Il Fatto

Un ex dipendente della Polizia di Stato, collocato a riposo a domanda e attualmente in quiescenza, ha agito per ottenere la riliquidazione del trattamento di fine servizio con inclusione, nella base di calcolo, dei sei scatti stipendiali previsti dall’art. 6-bis del d.l. 21 settembre 1987, n. 387. Il ricorrente ha chiesto la condanna dell’I.N.P.S. alla rideterminazione dell’indennità di buonuscita, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali, e, ove occorresse, l’annullamento o la disapplicazione degli atti ostativi.

L’Istituto si è costituito in resistenza, instando per la reiezione del ricorso. La causa è stata discussa all’udienza pubblica e assunta in decisione.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha ritenuto fondato il ricorso muovendo dalla lettura dell’art. 6-bis del d.l. n. 387/1987, che attribuisce al personale della Polizia di Stato sei scatti del 2,50 per cento, da calcolare sull’ultimo stipendio, ai fini della liquidazione dell’indennità di buonuscita, precisando che il beneficio spetta anche a chi chieda il collocamento in quiescenza, a condizione che abbia compiuto i 55 anni di età e i 35 anni di servizio utile.

Nel caso concreto il ricorrente, al momento del pensionamento, aveva maturato i requisiti anagrafici e di servizio prescritti, come risultava dal prospetto di liquidazione. Il Tribunale ha quindi escluso che egli potesse ritenersi decaduto dal diritto patrimoniale per non aver presentato la domanda di pensione entro il 30 giugno dell’anno di maturazione dei requisiti.

Richiamando un orientamento giurisprudenziale consolidato, il Collegio ha qualificato quel termine come non decadenziale, ma diretto a consentire la decorrenza del collocamento a riposo dal primo gennaio dell’anno successivo, con incidenza sulla sola tempistica dell’aspettativa di pensionamento.

Ha poi respinto l’argomento fondato sull’art. 4, comma 2, del d.lgs. n. 165/1997, che subordina gli scatti al previo pagamento della restante contribuzione previdenziale: la disposizione opera ai soli fini del computo della base pensionabile, senza incidere sulla quantificazione della buonuscita. Quanto alla tesi dell’interpretazione costituzionalmente orientata invocata dalla difesa pubblica, il Tribunale ha osservato che una previsione di legge chiara non può essere piegata a un contenuto opposto e che la determinazione delle prestazioni sociali rientra nella discrezionalità del legislatore, non irragionevole in ragione della specialità della norma.

Il ricorso è stato pertanto accolto, con declaratoria del diritto al beneficio e condanna dell’I.N.P.S. a rideterminare il trattamento di fine servizio. Sulle maggiori somme spettano interessi legali sino all’effettivo soddisfo e, per l’eventuale quota superiore al tasso di interesse, la rivalutazione monetaria, escluso il cumulo tra i due istituti. Le spese sono state poste a carico della parte soccombente.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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