L’installazione di impianti pubblicitari non è soggetta a silenzio-assenso e il Comune (TAR Puglia n. 1238 del 31.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
L’installazione di impianti pubblicitari su suolo pubblico è subordinata a un provvedimento autorizzatorio del Comune e costituisce attività contingentata, in quanto tale esclusa dall’ambito applicativo del silenzio-assenso di cui all’art. 20 della legge n. 241/1990 e della segnalazione certificata di inizio attività di cui all’art. 19 della stessa legge. Il consenso previsto dall’art. 28, quarto comma, del d.P.R. n. 639/1972 riguarda la sola affissione diretta su spazi di propria pertinenza e non si estende alla collocazione dei cartelli. A fronte dell’istanza del privato, l’Amministrazione è tenuta a concludere il procedimento con un provvedimento espresso ai sensi dell’art. 2 della legge n. 241/1990, anche quando ritenga la domanda irricevibile, inammissibile, improcedibile o infondata. Il silenzio serbato integra silenzio-inadempimento e giustifica l’ordine di provvedere e la nomina del commissario ad acta.
Il Fatto
Una società che esercita attività di pubblicità mediante affissioni dirette su propri impianti presenta al Comune di Stornara, il 4 marzo 2025, istanza per l’occupazione di suolo pubblico e per l’installazione di un cartello pubblicitario monofacciale di dimensioni 6,00×3,00 metri in una via del centro abitato. La richiesta è regolarmente protocollata e la società ne documenta l’avvenuto deposito.
Il Comune non risponde. La società propone ricorso per l’accertamento dell’illegittimità del silenzio e per la condanna dell’Ente all’adozione di un provvedimento espresso, deducendo la violazione dell’art. 2 della legge n. 241/1990 e degli artt. 3 e 97 della Costituzione. Il Comune e lo Sportello Unico per le Attività Produttive non si costituiscono in giudizio.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta anzitutto la questione preliminare dell’eventuale formazione di un titolo autorizzatorio per effetto del decorso del tempo. La esclude, richiamando l’orientamento prevalente secondo cui l’installazione di impianti pubblicitari è soggetta a provvedimento autorizzatorio comunale in forza dell’art. 3, comma 3, del d.lgs. n. 507/1993 e dell’art. 23, comma 4, del d.lgs. n. 285/1992.
Tale potere si distingue da quello relativo all’affissione diretta di materiale sui cartelli, disciplinato dall’art. 28, quarto comma, del d.P.R. n. 639/1972. Solo per quest’ultimo il silenzio-assenso è configurabile; per i procedimenti di installazione degli impianti l’istituto resta estraneo. Il Tribunale richiama sul punto TAR Lombardia, Milano, n. 1490 del 2002, TAR Piemonte n. 3523 del 2005 e TAR Sardegna n. 56 del 2002.
La seconda linea argomentativa concerne la natura dell’attività. Poiché l’art. 3 del d.lgs. n. 507/1993 impone al Comune di disciplinare con regolamento le modalità della pubblicità e di determinare tipologia, quantità e criteri di collocazione degli impianti, l’attività è contingentata. Ne deriva l’esclusione della segnalazione certificata di inizio attività ex art. 19 della legge n. 241/1990, che presuppone il rilascio del titolo dipendente dal solo accertamento di presupposti e requisiti, senza limiti o contingenti complessivi. Sul punto il Collegio cita Cons. Stato n. 6532 del 2004 e n. 2723 del 2009.
Nel merito, il procedimento attivato dall’istanza rientra tra quelli regolati dalla legge n. 241/1990. L’inerzia dell’Amministrazione contrasta con il dovere di concludere il procedimento con provvedimento espresso, non risultando alcuna ragione endoprocedimentale o carenza documentale idonea a giustificare l’ulteriore ritardo, né rilevando mere difficoltà organizzative interne. Integrati gli elementi del silenzio-inadempimento, il TAR accoglie il ricorso e ordina al Comune di provvedere entro 30 giorni.
Il Collegio accoglie anche la domanda di nomina del commissario ad acta, individuato nel Segretario generale o comunale, con facoltà di delega a un dirigente o funzionario, per l’ipotesi di ulteriore inadempimento entro un secondo termine di trenta giorni. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Nota della Redazione
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