Ricorso straordinario e termine dimezzato: pubblicazione dell’atto lesivo e decorrenza della decadenza (TAR Puglia n. 1232 del 31.10.2025)

Principi di diritto (Massima)
La delibera con cui il Comune individui la somma complessivamente da recuperare a titolo di maggiori oneri espropriativi e la distribuisca proporzionalmente tra i titolari dei suoli dell’area P.I.P. in ragione dell’estensione acquistata è atto immediatamente lesivo e va impugnata nel termine di decadenza decorrente dalla pubblicazione all’albo pretorio, non dal successivo avviso di avvio del procedimento di recupero. Ove il gravame sia proposto con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, il termine è quello di centoventi giorni, con applicazione della sospensione feriale secondo il computo più favorevole al ricorrente. La conoscenza personale dell’atto, addotta dall’interessato, non riapre il termine già decorso. Il ricorso tardivo è irricevibile.

Il Fatto

Il ricorrente ha acquistato un fondo ricadente nell’area P.I.P. del Comune di Bitonto in forza di convenzione stipulata con l’Ente, pagando il corrispettivo e impegnandosi a versare le ulteriori somme eventualmente dovute ai titolari dei suoli espropriati a seguito dei giudizi di opposizione alla stima.

Il Comune, anziché richiedere a ciascun acquirente il conguaglio accertato giudizialmente per il singolo terreno, ha distribuito i maggiori oneri, per complessivi € 4.680.784,94, tra tutti gli acquirenti dell’area P.I.P., in proporzione all’ampiezza del fondo rispetto all’estensione complessiva. Il ricorrente ha impugnato la delibera di Giunta Comunale n. 118 del 01.06.2018 e la nota di richiesta di pagamento del 01.10.2018, deducendo di aver conosciuto la delibera solo con quest’ultima. Il gravame è stato proposto con ricorso straordinario spedito per la notifica il 29.01.2019 e poi depositato davanti al TAR il 29.05.2019 a seguito di opposizione.

La Motivazione della Corte

Il Collegio dichiara il ricorso irricevibile, dando continuità all’orientamento della Sezione da ultimo espresso con la sentenza n. 515/2025. La decisione si fonda sulla ragione più liquida: il giudice ritiene superfluo tornare sulla questione dell’assenza di lesività, già affrontata con la sentenza n. 1147/2024, che aveva superato il diverso indirizzo espresso su provvedimenti analoghi del medesimo Comune con le sentenze n. 1164, 1165, 1166, 1167 e 1168 del 2022 e con le pronunce del 2022 e del 2023 della Sezione Unica.

Una volta qualificata la determina come lesiva — perché individua la somma complessivamente da recuperare e distribuisce il rapporto debitorio tra tutti i titolari dei suoli in ragione dell’estensione acquistata — ne deriva che l’atto doveva essere impugnato nel termine di legge, e non nel momento in cui i singoli acquirenti hanno ricevuto l’avviso di avvio del procedimento di recupero.

La delibera è stata pubblicata all’albo pretorio per quindici giorni consecutivi, dal 15.06.2018 al 29.06.2018. Dalla scadenza del periodo di pubblicazione decorre il termine di decadenza. Poiché il gravame è stato proposto con ricorso straordinario, il termine da computare è quello di centoventi giorni: considerando la sospensione feriale lo spirare è fissato al 27.11.2018, senza sospensione al 29.10.2018. In entrambe le ipotesi il ricorso, spedito per la notifica il 29.01.2019, è tardivo.

Il Collegio compensa integralmente le spese di lite, valorizzando i richiamati revirement giurisprudenziali. La sentenza è eseguita dall’autorità amministrativa.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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