Sei scatti stipendiali al personale della Polizia di Stato cessato a domanda (TAR Trentino-Alto Adige n. 220 del 28.07.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il beneficio dei sei scatti stipendiali previsto dall’art. 6-bis del d.l. n. 387/1987 spetta a tutti gli ex appartenenti alle forze di polizia collocati a riposo a domanda che abbiano maturato almeno 35 anni di servizio utile dopo il raggiungimento del cinquantacinquesimo anno di età. L’inosservanza del termine del 30 giugno, fissato dal secondo comma della stessa disposizione per la presentazione della domanda di collocamento in quiescenza, non produce alcun effetto decadenziale. L’art. 4 del d.lgs. n. 165/1997 disciplina esclusivamente il computo della base pensionabile e non incide sul regime di calcolo dell’indennità di buonuscita, con la conseguenza che non è richiesto il versamento della contribuzione residua. La valutazione dei presupposti per la liquidazione del trattamento di fine servizio spetta in via esclusiva all’INPS, che opera come unico soggetto debitore sulla base delle risultanze della propria banca dati.

Il Fatto

I ricorrenti, ex appartenenti della Polizia di Stato, sono stati collocati in congedo a domanda dopo il compimento dei 55 anni di età e con oltre 35 anni di servizio utile per il calcolo del trattamento di fine servizio. L’INPS non aveva computato, ai fini del calcolo dell’indennità di buonuscita, i sei scatti stipendiali aggiuntivi previsti dall’art. 6-bis del d.l. n. 387/1987, nonostante i ricorrenti fossero in possesso dei requisiti di legge, come risultava dai prospetti di liquidazione.

Con comunicazione via PEC del 16 dicembre 2024 i ricorrenti avevano chiesto all’INPS il ricalcolo dell’indennità, senza ottenere il risultato sperato. Hanno quindi proposto ricorso, notificato il 24 febbraio 2025 e depositato il 26 febbraio, per l’accertamento del diritto al beneficio e la condanna dell’Istituto al pagamento del maggior importo, con rivalutazione e interessi.

La Motivazione della Corte

Il Collegio respinge anzitutto l’eccezione di difetto di interesse sollevata dall’INPS. A prescindere dal momento dell’effettiva liquidazione del TFS, permane l’interesse dei ricorrenti a ottenere una corretta quantificazione dell’importo spettante, poiché l’Amministrazione ha già determinato il trattamento senza tener conto del beneficio dei sei scatti, come emerge dai prospetti allegati al ricorso.

Nel merito, il Tribunale aderisce all’orientamento consolidato del Consiglio di Stato, richiamando le sentenze del Cons. di Stato, sez. II, nn. 2948, 2979, 2980 e 2986 del 2023, la n. 8444 del 2024 e le nn. 4478 e 4475 del 2025: il beneficio spetta a tutti gli ex appartenenti alle forze di polizia collocati a riposo a domanda con almeno 35 anni di servizio dopo i 55 anni di età.

Quanto al termine del 30 giugno previsto dall’art. 6-bis, comma 2, del d.l. n. 387/1987, il Consiglio di Stato ha chiarito che la sua inosservanza non comporta conseguenze decadenziali, come affermato nella sentenza n. 2980 del 2023, richiamata con valore di precedente specifico e conforme ai sensi degli artt. 74, comma 1 e 88, comma 2, lett. d), c.p.a..

Il Collegio esamina poi l’art. 4 del d.lgs. n. 165/1997: il comma 1 riguarda la cessazione per qualsiasi causa, escluso il collocamento a domanda, mentre il comma 2 estende il beneficio anche a tale ipotesi, subordinatamente al versamento della contribuzione residua. Tale disposizione, tuttavia, concerne esclusivamente il computo della base pensionabile, come si evince dalla formulazione letterale e dal richiamo all’art. 13 del d.lgs. n. 503/1992, e non modifica il regime di calcolo dell’indennità di buonuscita.

È dichiarata manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 6-bis per violazione degli artt. 3 e 81 Cost.: la fattispecie ricade ex se nell’ambito oggettivo e soggettivo della norma, che non costituisce interpretazione estensiva. Priva di fondamento è anche la difesa dell’INPS sulla mancata trasmissione del modello PA04, poiché la valutazione dei presupposti spetta in via esclusiva all’INPS, unico soggetto debitore. Il ricorso è accolto, con accertamento del diritto alla rideterminazione dell’indennità e condanna al pagamento degli interessi legali, senza cumulo con la rivalutazione, ai sensi dell’art. 16, comma 6, della legge n. 412/1991 e dell’art. 22, comma 36, della legge n. 724/1994.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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