Ottemperanza al giudicato e termine di pagamento per il Ministero della Salute (TAR Toscana n. 28 del 13.01.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il giudizio di ottemperanza è esperibile, ai sensi dell’art. 112, secondo comma, lett. c), cod. proc. amm., per conseguire l’attuazione delle sentenze passate in giudicato del giudice ordinario e degli altri provvedimenti ad esse equiparati. L’Amministrazione che, decorso il termine di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo, non abbia provveduto al pagamento, è inadempiente e va condannata a corrispondere quanto dovuto. Il Collegio assegna un termine congruo per l’esecuzione e, per il caso di ulteriore inerzia, nomina il commissario ad acta. Il criterio dell’ordine cronologico di acquisizione al protocollo dei titoli, invocato dall’Ufficio per giustificare il ritardo, non integra causa di esonero dall’obbligo di ottemperanza.
Il Fatto
Il ricorrente, nella qualità di genitore esercente la potestà sul figlio minore, agisce per ottenere l’esecuzione della sentenza con cui la Corte d’Appello di Firenze ha condannato il Ministero della Salute a corrispondere in favore del figlio l’indennizzo ex legge n. 210/1992, con decorrenza dall’1.1.2015 e interessi legali sino al saldo, oltre all’assegno una tantum del 30% previsto dall’art. 2, comma 2, della stessa legge, alle spese processuali dei due gradi e alle spese della CTU medico-legale.
La sentenza, non impugnata e passata in giudicato, è stata notificata in forma esecutiva al Ministero. Il ricorrente ha quindi proposto ricorso per ottemperanza ai sensi dell’art. 112 cod. proc. amm. Il Ministero si è costituito depositando una nota amministrativa. La causa è stata trattenuta in decisione all’esito della camera di consiglio.
La Motivazione della Corte
Il Collegio dichiara il ricorso fondato. Il titolo esecutivo è stato notificato al Ministero e, nonostante il decorso del termine di centoventi giorni di cui all’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito in legge n. 30/1997, l’Amministrazione non ha ottemperato al pagamento.
La difesa erariale ha evidenziato che, in considerazione dell’elevato numero di titoli giudiziari esecutivi di condanna, la sentenza non è stata posta in liquidazione, in applicazione del criterio dell’ordine cronologico di acquisizione al protocollo. Il Tribunale non riconosce a tale criterio alcuna efficacia giustificativa dell’inadempimento.
La fattispecie rientra nell’ambito dell’art. 112, secondo comma, lett. c), cod. proc. amm., che consente il giudizio di ottemperanza per l’attuazione delle sentenze passate in giudicato del giudice ordinario e degli altri provvedimenti equiparati. La sentenza della Corte d’Appello di Firenze non è più appellabile per decorrenza dei termini di impugnazione, come attestato dalla certificazione rilasciata in calce al titolo.
Il Ministero va pertanto condannato a corrispondere gli importi indicati a titolo di indennizzo, interessi e spese legali, previa determinazione di quanto dovuto ex legge n. 210/1992, con interessi decorrenti dall’1.1.2015, e sulla base di quanto stabilito con il decreto della Corte d’Appello per la liquidazione dei compensi al CTU.
Il Collegio assegna al competente ufficio del Ministero il termine di sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza. Per il caso di ulteriore inadempimento nomina commissario ad acta il Capo del Dipartimento della Prevenzione, della Ricerca e delle Emergenze Sanitarie, con facoltà di delega, per provvedere entro l’ulteriore termine di trenta giorni, senza diritto al compenso. Le spese processuali sono compensate in ragione della peculiare congiuntura dichiarata dall’Amministrazione, con richiamo al precedente T.A.R. Lazio Roma, Sez. III bis, n. 3671 del 2021, e con restituzione del contributo unificato in favore del difensore antistatario.
Nota della Redazione
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