Daspo, diniego di revoca illegittimo per difetto di istruttoria (TAR Toscana n. 147 del 29.01.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di Daspo, il diniego dell’istanza di revoca è illegittimo per difetto di istruttoria e di motivazione quando l’Amministrazione si limiti a confermare la vigenza del provvedimento senza esaminare le circostanze sopravvenute dedotte dall’interessato. Il Questore è tenuto a riesaminare la posizione complessiva del destinatario, valutando in particolare l’esito del procedimento penale e l’eventuale archiviazione che abbia escluso con certezza la partecipazione ai disordini. La mera presenza sul luogo dei fatti, senza elementi idonei a dimostrare un comportamento concretamente pericoloso, non integra il presupposto della misura. L’accoglimento della censura assorbente comporta l’annullamento del diniego e l’onere per l’Amministrazione di ripronunciarsi sull’istanza.

Il Fatto

Il ricorrente ha impugnato il provvedimento con cui il Questore di Arezzo ha rigettato la richiesta di revoca di un Daspo di otto anni, affermando che lo stesso resta valido ed efficace fino a quando non ne sia disposta la revoca o l’annullamento ad opera dell’Autorità emittente. Il provvedimento originario era stato adottato in conseguenza degli scontri avvenuti l’8 gennaio 2023 presso un’area di servizio tra tifoserie contrapposte, all’esito dell’identificazione del ricorrente mediante visione delle immagini.

Il ricorrente ha dedotto la violazione dell’art. 6 della legge n. 401/1989 e dell’art. 3 della legge n. 241/1990, lamentando travisamento dei fatti e istruttoria carente, l’assenza di valutazione dell’archiviazione penale, la sproporzione della durata di otto anni e la mancata comunicazione di avvio del procedimento. Il Ministero dell’Interno ha chiesto il rigetto del ricorso.

La Motivazione della Corte

Il TAR accoglie il ricorso ritenendo fondata la prima censura. Il Questore, nel riesaminare la posizione del ricorrente, si è limitato a confermare la vigenza del Daspo, senza prendere in esame le circostanze dedotte. L’istruttoria risulta quindi del tutto carente.

Il Tribunale valorizza l’esito del procedimento penale presso la Procura della Repubblica, conclusosi con archiviazione per l’impossibilità di stabilire con certezza se gli indagati avessero partecipato alla rissa, lanciato oggetti o detenuto materiale pirotecnico. Le videoriprese non avevano offerto certezze né elementi utili a corroborare la tesi accusatoria.

Dalla stessa relazione della Questura emerge che il ricorrente era solo presente nella stazione di servizio, riconosciuto dal personale, senza che fosse dedotto alcun elemento idoneo a dimostrare un’effettiva partecipazione agli scontri o un comportamento tale da fondare un giudizio di pericolosità.

Anche dopo l’istanza di revoca, e malgrado l’evidenziazione del provvedimento di archiviazione, l’Amministrazione ha confermato il Daspo senza esaminare le osservazioni e senza svolgere un minimo di attività istruttoria. La censura di difetto di istruttoria è pertanto fondata e assorbente.

Il ricorso è accolto con annullamento del diniego impugnato e onere per l’Amministrazione di ripronunciarsi sull’istanza, tenendo conto dei fatti sopravvenuti. Le spese sono compensate per la particolarità della fattispecie.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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