Sei scatti stipendiali al collocamento in quiescenza a domanda senza decadenza (TAR Calabria n. 1677 del 16.10.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il beneficio dei sei scatti stipendiali previsto dall’art. 6-bis d.l. n. 387/1987 spetta al personale della Polizia di Stato collocato in quiescenza a domanda che possieda, al momento della cessazione, i 55 anni di età e i 35 anni di servizio utile. Il termine del 30 giugno dell’anno di maturazione delle due anzianità non è presidiato da decadenza, perché il legislatore non ha previsto espressamente tale effetto e perché la disposizione va letta in combinato disposto con il comma 3, che collega il rispetto del termine alla sola decorrenza del collocamento a riposo dal 1° gennaio dell’anno successivo. Il regime dei sei scatti è autonomo rispetto ai presupposti della pensione di anzianità: la cessazione a domanda non esclude il diritto, né rileva il richiamo all’art. 4, comma 2, d.lgs. n. 165/1997, che opera ai soli fini del calcolo della base pensionabile.

Il Fatto

Il ricorrente, Vice Sovrintendente della Polizia di Stato, è cessato dal servizio su domanda il 1° novembre 2020, con 41 anni di servizio utile e 56 anni di età. Ha chiesto all’I.n.p.s. il ricalcolo del trattamento di fine servizio con inclusione dei sei scatti stipendiali previsti dall’art. 6-bis d.l. n. 387/1987 e dall’art. 21 l. n. 232/1990.

L’Istituto ha respinto l’istanza con missiva del 7 marzo 2022, ritenendo non integrati i presupposti del comma 1 e decaduto il diritto ai sensi del comma 2, per mancata presentazione della domanda entro il 30 giugno dell’anno di maturazione delle anzianità. Ha inoltre eccepito la prescrizione quinquennale. Il ricorrente ha impugnato il diniego e i prospetti di liquidazione, chiedendo l’accertamento del diritto e la condanna al pagamento.

La Motivazione della Corte

Il Collegio accoglie il ricorso, richiamando i propri precedenti e muovendo dalla constatazione che la tesi dell’Istituto sovrappone due regimi giuridici distinti: quello dell’art. 6-bis d.l. n. 387/1987, che determina la base di calcolo del trattamento di fine servizio, e quello dei presupposti della pensione di anzianità. La corrispondenza originaria tra i requisiti è venuta meno per effetto di sopravvenienze normative e non può fondare una connessione permanente tra istituti. Il comma 2, del resto, non rinvia all’istituto pensionistico, ma indica con espressioni numeriche univoche l’anzianità anagrafica e quella contributiva richieste.

Quanto alla decadenza, il Tribunale osserva che un effetto così incisivo avrebbe richiesto un’espressa previsione legislativa. La lettura combinata del comma 2 e del comma 3 dimostra invece che il termine del 30 giugno è funzionale a consentire la decorrenza del collocamento a riposo dal 1° gennaio dell’anno successivo. Viene richiamato il principio per cui, anche a ritenere ambigua la disposizione sul termine, l’ambiguità non consente di farne discendere conseguenze decadenziali.

Sul versante soggettivo, il Collegio richiama la giurisprudenza amministrativa secondo cui la cessazione a domanda fa sorgere il diritto al beneficio in presenza del duplice presupposto anagrafico e retributivo, mentre il richiamo all’art. 4, comma 2, d.lgs. n. 165/1997 opera ai soli fini della base pensionabile e non modifica il regime del trattamento di fine servizio.

L’eccezione di prescrizione è respinta sul piano fattuale: il ricorso è stato proposto il 4 maggio 2022, entro il quinquennio decorrente dal collocamento in pensione del 1° novembre 2020. Il ricorrente appartiene a un corpo di polizia ad ordinamento civile e possedeva, al congedo, l’anzianità richiesta. Il ricorso è quindi accolto, con accertamento del diritto e condanna dell’I.n.p.s. al pagamento delle somme derivanti dal computo dei sei scatti, oltre interessi legali. Le spese sono compensate in ragione della non univoca giurisprudenza.

Nota della Redazione

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