Impianti pubblicitari nel centro abitato e onere di contestare le distanze (TAR Sicilia n. 2913 del 16.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di autorizzazione all’installazione di impianti pubblicitari, la contestazione del privato circa il mancato rispetto della distanza minima dal margine della carreggiata è inammissibile per genericità quando non sia accompagnata da riscontri tecnici specifici idonei a smentire gli accertamenti della Polizia Locale. Il rifiuto di eseguire un sopralluogo congiunto non integra difetto di istruttoria se non è dimostrato che esso avrebbe condotto a un diverso apprezzamento dei fatti. Il parere negativo dell’organo di polizia stradale preclude la prosecuzione dell’istruttoria e l’acquisizione dei pareri degli uffici tecnici comunali. L’entrata in vigore di un nuovo Piano Generale degli Impianti Pubblicitari non determina la decadenza automatica delle autorizzazioni pregresse, ma impone un programma di riordino degli impianti assistiti da titolo.
Il Fatto
La ricorrente, società operante nel settore pubblicitario, ha chiesto al Comune di essere autorizzata a installare quattro cartelli di formato sei metri per tre, uno in una via e tre in un’altra. Dopo un articolato scambio istruttorio, il Comune ha respinto l’istanza sulla base del parere negativo della Polizia Locale e di ulteriori ragioni ostative, tra cui la compresenza di altri impianti, la presenza di un albero di alto fusto, la violazione della distanza minima di tre metri in due siti e la mancanza del consenso del proprietario di un terreno.
Avverso il provvedimento la società ha proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, poi trasposto in sede giurisdizionale a seguito dell’opposizione del Comune. La ricorrente ha dedotto la violazione dell’art. 51 del d.P.R. n. 495/1992 e dell’art. 19 del Piano Generale degli Impianti, il travisamento dei fatti, il difetto di istruttoria per omessa misurazione in contraddittorio, l’uso pubblico del terreno e la decadenza dei titoli pregressi ai sensi dell’art. 54 del Piano.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ricostruisce il quadro normativo: il comma 2 dell’art. 51 del d.P.R. n. 495/1992 disciplina le installazioni fuori dai centri abitati, mentre il comma 4 richiama l’art. 23, comma 6, cod. strada, che attribuisce ai Comuni la facoltà di derogare alle distanze minime nel rispetto della sicurezza della circolazione. Nel caso concreto, l’art. 19 del Piano comunale impone comunque il limite di tre metri anche nel centro abitato.
Sul punto, la doglianza della ricorrente relativa ai cartelli che non rispetterebbero la distanza è giudicata generica e priva di riscontri tecnici. La società non ha offerto elementi idonei a verificare la fondatezza della censura, limitandosi a sollecitare un sopralluogo congiunto che la Polizia Locale ha escluso, non essendo mutate le condizioni dei luoghi. Il difetto di istruttoria è pertanto escluso, non essendo dimostrato che l’accertamento richiesto avrebbe mutato l’esito.
Quanto all’omessa acquisizione dei pareri degli uffici tecnici, il Tribunale rileva che la prosecuzione dell’istruttoria era preclusa dal parere negativo già reso dalla Polizia Locale e dalla causa ostativa accertata. Il Collegio esclude, dunque, la sussistenza del vizio procedimentale dedotto.
In relazione alla distanza degli impianti da altri mezzi pubblicitari, la ricorrente non ha contestato specificamente il mancato rispetto dei limiti per i cartelli collocati in zone già occupate. La difesa si è incentrata sulla pretesa decadenza automatica delle autorizzazioni pregresse per effetto del nuovo Piano. Il Tribunale, richiamando l’art. 57 del Piano, esclude tale effetto: gli impianti assistiti da titolo, anche se non conformi, sono assoggettati a un programma di riordino, non alla decadenza.
Le ulteriori ragioni di diniego, fondate e autonome, rendono irrilevante la questione relativa all’intervenuta cessione del terreno. Il ricorso è respinto, con condanna della ricorrente alle spese processuali liquidate in euro 2.000,00 oltre accessori.
Nota della Redazione
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