Ottemperanza al giudicato e poteri del commissario ad acta contro l’inerzia dell’Azienda (TAR Calabria n. 1678 del 16.10.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza, l’amministrazione è tenuta a dare integrale esecuzione al giudicato formatosi sulla pretesa creditoria accertata dal giudice ordinario. Grava sull’ente pubblico l’onere di provare l’avvenuto adempimento; la mera mancata costituzione in giudizio e l’assenza di dimostrazione del pagamento integrano l’inottemperanza. Sussistono pertanto i presupposti per l’accoglimento dell’azione ai sensi degli artt. 112 ss. cod. proc. amm., con assegnazione di un termine per l’esecuzione e nomina del commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia. Il compenso del commissario è posto a carico dell’amministrazione inadempiente, in considerazione dell’ammontare del debito e dell’ingiustificato ritardo.

Il Fatto

Una società creditrice e il suo difensore, agendo anche in proprio, propongono ricorso per l’ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Cosenza che aveva condannato l’Azienda Sanitaria Provinciale al pagamento di una somma in denaro, degli interessi ex d.lgs. n. 231/2002 su un capitale ulteriore e delle spese di lite, con distrazione in favore dei difensori. La decisione era stata poi corretta quanto all’elargizione delle spese.

I ricorrenti rappresentano il passaggio in giudicato della sentenza, notificata in forma esecutiva, il decorso del termine dilatorio di cui all’art. 14, comma 1, d.lgs. n. 669/1996 e la cessazione del periodo di sospensione delle azioni esecutive nei confronti delle aziende sanitarie calabresi. Deducono il mancato pagamento e chiedono l’ordine di adempimento, con nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inottemperanza. L’Azienda non si costituisce.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ricostruisce i presupposti dell’azione di ottemperanza. L’oggetto del giudizio è la verifica dell’esecuzione del comando contenuto nel provvedimento giurisdizionale passato in giudicato, ritualmente notificato in forma esecutiva come da documentazione in atti.

Il punto centrale è la distribuzione dell’onere probatorio. L’amministrazione ha l’obbligo di adempiere integralmente alla pretesa creditoria accertata; non ha però dato prova, come era suo onere, di avere eseguito il provvedimento. La mancata costituzione e l’assenza di qualsiasi dimostrazione del pagamento confermano la sussistenza dei requisiti richiesti dagli artt. 112 ss. cod. proc. amm.

Accertata l’inerzia, il Tribunale dichiara l’obbligo dell’ente di ottemperare integralmente al giudicato, con detrazione di quanto già eventualmente corrisposto. Assegna all’Azienda il termine di 60 giorni dalla notifica della sentenza per l’adempimento.

Decorso inutilmente tale termine, e su istanza della parte ricorrente, provvede quale commissario ad acta il Prefetto di Cosenza, con facoltà di delega a dirigente o funzionario del proprio Ufficio, avvalendosi dei poteri necessari per dare integrale esecuzione al giudicato e per corrispondere le spese liquidate in questa sede.

Quanto al compenso del commissario, il Collegio ne prevede la liquidazione con separato decreto su richiesta dell’ausiliario e la sua imputazione a carico dell’azienda inadempiente, con interessamento della Corte dei Conti della Regione Calabria. La scelta si fonda sull’ammontare del debito pendente da tempo e sull’assenza di giustificazioni del ritardo. Le spese di giudizio, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza e sono poste a carico dell’amministrazione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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