Rinuncia al ricorso non notificata e sopravvenuta carenza di interesse (TAR Piemonte n. 2059 del 27.10.2026)
Principi di diritto (Massima)
La rinuncia al ricorso che non sia stata notificata alle altre parti ai sensi dell’art. 84, comma 3, cod. proc. amm. né formulata con dichiarazione resa in udienza ai sensi dell’art. 84, comma 1, cod. proc. amm. non produce gli effetti della rinuncia formale e non comporta l’estinzione del giudizio ai sensi dell’art. 35, comma 2, lett. c), cod. proc. amm.. A tale dichiarazione è tuttavia riconoscibile piena attitudine dimostrativa in ordine alla sopravvenuta carenza di interesse alla decisione della controversia, ai sensi dell’art. 84, comma 4, cod. proc. amm., con conseguente declaratoria di improcedibilità del ricorso. Il giudice prende atto della volontà espressa dalla parte e ne trae la conseguenza processuale dell’assenza attuale di interesse alla pronuncia di merito.
Il Fatto
Il ricorrente, titolare di permesso di soggiorno per lavoro subordinato e destinatario, dal 2020, di un contratto a tempo indeterminato, ha chiesto alla Questura di Torino il rinnovo del titolo di soggiorno. L’amministrazione ha respinto l’istanza in ragione di una condanna riportata per fatti di maltrattamenti in famiglia commessi nei confronti della convivente.
Il ricorrente ha impugnato il provvedimento di rigetto davanti al TAR Piemonte, deducendo violazione di legge, eccesso di potere e difetto di istruttoria e motivazione. Costituitisi il Ministero dell’Interno e la Questura di Torino, il Tribunale ha rigettato l’istanza cautelare con ordinanza n. 281 del 27.07.2023, rilevando l’assenza del fumus boni iuris in considerazione della gravità del fatto di reato e della condizione di subordinazione della vittima. Nel corso del giudizio il ricorrente ha depositato note con cui ha dichiarato di rinunciare al ricorso.
La Motivazione della Corte
Il Collegio rileva che il ricorso è divenuto improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse. La difesa del ricorrente ha dichiarato la rinuncia agli atti e al ricorso con note depositate nell’ottobre 2026. La dichiarazione, tuttavia, non risulta notificata alle altre parti ai sensi dell’art. 84, comma 3, cod. proc. amm. e non è stata resa in udienza ai sensi dell’art. 84, comma 1, cod. proc. amm..
Da ciò il Tribunale fa discendere che la rinuncia non può dispiegare gli effetti propri della rinuncia formale, non essendo invocabile la declaratoria di estinzione del giudizio prevista dall’art. 35, comma 2, lett. c), cod. proc. amm.. Il Collegio non può quindi limitarsi a prendere atto dell’atto nelle sue forme tipiche.
Il percorso argomentativo si sposta allora sul piano dell’interesse alla pronuncia. Il Tribunale applica l’art. 84, comma 4, cod. proc. amm. e riconosce alla dichiarazione, nonostante il difetto delle modalità prescritte, un’attitudine pienamente dimostrativa in ordine alla sopravvenuta carenza di interesse alla decisione della controversia.
A sostegno di questa lettura la sentenza richiama un indirizzo giurisprudenziale ritenuto condivisibile, secondo cui l’atto di rinuncia non ritualmente notificato è comunque idoneo a fondare la declaratoria di improcedibilità (richiamata Cons. Stato, Sez. III, n. 3390 dell’8 giugno 2012, richiamata da Cons. Stato, Sez. II, n. 6711/2020). Il Collegio dichiara pertanto il ricorso improcedibile e, in considerazione dell’esito del giudizio, dispone la compensazione delle spese.
Nota della Redazione
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