Scatti stipendiali in quiescenza e termine non decadenziale (TAR Liguria n. 1195 del 05.11.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il beneficio dei sei scatti stipendiali del 2,50 per cento, previsto dall’art. 6-bis del d.l. n. 387/1987 ai fini della liquidazione dell’indennità di buonuscita, spetta anche al personale delle forze di polizia a ordinamento militare, per effetto dell’art. 1911 del d.lgs. n. 66/2010. Il termine del 30 giugno fissato dalla stessa norma per la domanda di collocamento in quiescenza non ha natura decadenziale: esso è funzionale solo a consentire la decorrenza del collocamento a riposo dal primo gennaio dell’anno successivo e incide unicamente sulla tempistica di soddisfazione dell’aspettativa di pensionamento. La previsione dell’art. 4, comma 2, del d.lgs. n. 165/1997, che subordina il riconoscimento dei sei scatti al pagamento della restante contribuzione, opera ai soli fini del computo della base pensionabile e non incide sulla quantificazione della buonuscita. Ai fini del requisito di anzianità, la frazione superiore a sei mesi si computa come anno intero ai sensi dell’art. 18 del d.P.R. n. 1032/1973. Sulle maggiori somme spettano interessi e, per l’eventuale quota superiore al tasso di interesse, rivalutazione monetaria, con esclusione del cumulo.

Il Fatto

Un ex dipendente dell’Arma dei Carabinieri, in quiescenza, ha agito davanti al TAR Liguria per ottenere la riliquidazione del trattamento di fine servizio con l’inclusione, nella base di calcolo, dei sei scatti stipendiali del 2,50 per cento previsti dall’art. 6-bis del d.l. n. 387/1987. Il ricorrente era stato collocato a riposo a domanda.

L’I.N.P.S. si è costituito in resistenza, chiedendo la reiezione del ricorso. La causa è stata discussa all’udienza pubblica del 3 ottobre 2025 e assunta in decisione.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dalla ricostruzione della norma attributiva del beneficio. L’art. 6-bis del d.l. n. 387/1987 riconosce al personale della Polizia di Stato e alle Forze di polizia con qualifiche equiparate sei scatti del 2,50 per cento, da calcolarsi sull’ultimo stipendio, ai fini della liquidazione dell’indennità di buonuscita, precisando che il beneficio spetta anche a chi chieda di essere collocato in quiescenza a condizione che abbia compiuto i cinquantacinque anni di età e trentacinque anni di servizio utile. Tale disciplina si applica alle forze di polizia a ordinamento militare per effetto dell’art. 1911 del d.lgs. n. 66/2010.

Nel caso concreto il ricorrente, al momento del pensionamento, aveva maturato i requisiti anagrafici e di servizio richiesti. Il prospetto di liquidazione indicava un periodo di trentaquattro anni, sei mesi e un giorno; il Collegio ha ritenuto applicabile l’art. 18 del d.P.R. n. 1032/1973, per il quale la frazione superiore a sei mesi si computa come anno intero, così integrando il requisito dei trentacinque anni.

Il Tribunale affronta poi l’eccezione di decadenza per mancata presentazione della domanda di pensione entro il 30 giugno dell’anno di maturazione dei requisiti. Secondo l’orientamento consolidato richiamato — Cons. Stato, Sez. II, n. 8369 del 2024, Cons. Stato, Sez. II, n. 3098 del 2023, Cons. Stato, Sez. II, n. 3041 del 2023 e TAR Liguria, Sez. I, n. 793 del 2024 — il termine non ha natura decadenziale, ma è funzionale a consentire la decorrenza del collocamento a riposo dal primo gennaio dell’anno successivo a quello di maturazione dei requisiti. Esso incide unicamente sulla tempistica di soddisfazione dell’aspettativa di pensionamento.

Quanto all’art. 4, comma 2, del d.lgs. n. 165/1997, che nell’ipotesi di collocamento in congedo a domanda subordina il riconoscimento dei sei scatti al previo pagamento della restante contribuzione previdenziale, il Collegio ne circoscrive l’ambito applicativo. La disposizione opera ai soli fini del computo della base pensionabile, come si evince dalla lettera della legge, e non incide sulla quantificazione della buonuscita.

Il ricorso è quindi accolto, con declaratoria del diritto del ricorrente a percepire il beneficio e condanna dell’I.N.P.S. a rideterminare il trattamento di fine servizio. Sulle maggiori somme spettano gli interessi secondo l’art. 3, comma 2, del d.l. n. 79/1997 sino all’effettivo soddisfo e, per l’eventuale quota superiore al tasso di interesse, la rivalutazione monetaria ai sensi dell’art. 16, comma 6, della l. n. 412/1991, con esclusione del cumulo tra i due istituti. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in euro 1.500,00, oltre accessori e rimborso del contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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