Carta docente, ottemperanza parziale e nomina del commissario ad acta (TAR Sardegna n. 1215 del 23.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
L’ottemperanza parziale al giudicato non esonera l’amministrazione dall’esecuzione integrale della prestazione riconosciuta. Quando il giudicato impone il pagamento di una somma e l’amministrazione abbia adempiuto solo a una parte (nella specie, la liquidazione delle spese legali), permane l’inadempimento sull’obbligazione principale e sussistono i presupposti per la nomina del commissario ad acta. Ai sensi dell’art. 114 cod. proc. amm., il giudice dell’ottemperanza adotta i provvedimenti necessari all’esecuzione in via sostitutiva, assegnando un termine all’organo ordinario e, in caso di perdurante inerzia, al commissario. La nomina può cadere su un dirigente già inserito nella struttura dell’amministrazione debitrice, senza che ciò comporti la liquidazione di alcun compenso commissariale.
Il Fatto
Il Tribunale di Sassari, Sezione Lavoro, con sentenza n. 279 del 2024 aveva accertato il diritto della ricorrente a fruire del beneficio della Carta docente di cui all’art. 1, comma 121, legge n. 107/2015 per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023, condannando il Ministero dell’Istruzione e del Merito al pagamento di complessivi 1.500,00 euro, oltre accessori, secondo le modalità dell’art. 1, comma 122, legge n. 107/2015 e del d.P.C.m. 28 novembre 2016, nonché alla rifusione delle spese.
La sentenza è divenuta irrevocabile per mancata impugnazione. La ricorrente ha quindi proposto ricorso per ottemperanza, chiedendo la declaratoria di inadempimento e la nomina di un commissario per l’adozione dei provvedimenti in via sostitutiva. Nel corso del giudizio l’amministrazione ha liquidato le spese legali, mentre è rimasta ineseguita l’obbligazione sul capitale.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ricostruisce l’ambito del giudicato formatosi sulla sentenza del giudice del lavoro e ne verifica l’esecuzione. L’accertamento del diritto alla Carta docente e la condanna al pagamento della somma costituiscono il contenuto sostanziale della decisione passata in giudicato, richiamata con il d.P.C.m. 28 novembre 2016 quanto alle modalità di assegnazione e utilizzo del beneficio.
La difesa erariale ha dedotto di aver provveduto alla liquidazione delle spese legali in favore dei procuratori antistatari. Il Tribunale rileva che tale adempimento integra un’ottemperanza parziale: esso non incide sull’obbligazione principale, rimasta del tutto ineseguita. Il giudicato sul riconoscimento del capitale resta quindi privo di attuazione.
In camera di consiglio l’amministrazione ha dichiarato di aver sollecitato l’esecuzione integrale del pagamento, senza però fornire indicazioni utili per una definizione tempestiva della controversia. L’inerzia permane e, ad avviso del Collegio, non sussistono i presupposti per ulteriori dilazioni.
Alla luce dell’art. 114 cod. proc. amm., l’istanza di nomina del commissario ad acta va accolta. Il Commissario è individuato nel Responsabile della Direzione Generale per gli Ordinamenti Scolastici, la formazione del Personale Scolastico e la Valutazione del Sistema Nazionale di Istruzione, con facoltà di delega ad altro dirigente dell’Ufficio. Il termine per l’adempimento è fissato in 60 giorni dalla notifica o dalla comunicazione in via amministrativa della decisione.
Poiché le funzioni commissariali sono affidate a un dipendente pubblico già inserito nella struttura dell’amministrazione debitrice, il Tribunale esclude la liquidazione di qualsiasi compenso. Le spese del giudizio sono poste a carico dell’amministrazione soccombente, liquidate in 500,00 euro oltre accessori, con distrazione in favore dei procuratori antistatari e tenendo conto della serialità della causa.
Nota della Redazione
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