Curriculum vitae non sottoscritti nell’offerta tecnica e dovere di esclusione dalla gara (TAR Puglia n. 1265 del 05.11.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nelle gare per l’affidamento di contratti pubblici, i curricula vitae delle figure professionali impiegate costituiscono parte integrante dell’offerta tecnica quando la lex specialis li qualifichi come tali e ne prescriva il contenuto formale a pena di esclusione. La mancanza di sottoscrizione e di autodichiarazione sulla veridicità del contenuto, resa dalla persona fisica ai sensi del d.P.R. n. 445/2000, integra una violazione non sanabile mediante soccorso istruttorio, poiché l’art. 101 del d.lgs. n. 36/2023 esclude espressamente l’attivazione dell’istituto per la documentazione che compone l’offerta tecnica. La stazione appaltante non può disapplicare le prescrizioni della legge di gara in nome del principio del risultato, operando il principio dell’autovincolo. L’aggiudicataria in difetto dei requisiti formali essenziali deve essere esclusa.

Il Fatto

Il Comune di Giovinazzo ha indetto una procedura aperta per l’affidamento in concessione del servizio di gestione e riscossione delle entrate tributarie e patrimoniali, aggiudicandola con determina dirigenziale secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 108 del d.lgs. n. 36/2023. La società seconda graduata e concessionaria uscente ha impugnato l’aggiudicazione, deducendo la mancata esclusione della controinteressata per la non conformità dell’offerta tecnica, in particolare per le carenze dei curricula vitae del personale da impiegare.

La ricorrente ha precisato di aver acquisito piena conoscenza dei motivi solo a seguito dell’ostensione integrale della documentazione dell’aggiudicataria, avvenuta in esecuzione di una precedente sentenza della stessa Sezione. La controinteressata ha eccepito la tardività del ricorso; il Comune ha sostenuto la non essenzialità dei curricula e la loro produzione solo eventuale.

La Motivazione della Corte

Il Collegio respinge l’eccezione di irricevibilità. La ricorrente ha avuto la effettiva possibilità di articolare compiutamente il motivo di gravame solo dal momento dell’ostensione integrale dell’offerta tecnica. Trova applicazione l’orientamento dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 12/2020, richiamato con Cons. Stato, Sez. III, n. 259/2025: il termine di impugnazione degli atti di gara decorre dalla conoscenza dei documenti che completano l’offerta dell’aggiudicatario. Il gravame è quindi tempestivo.

Nel merito, il ricorso è fondato. Il disciplinare di gara e il capitolato speciale qualificano i curricula come parti integranti dell’offerta tecnica, prescrivendone a pena di esclusione la sottoscrizione e l’autodichiarazione di veridicità ai sensi del d.P.R. n. 445/2000. È dato di fatto non controverso che sei curricula su nove manchino di sottoscrizione e autodichiarazione.

Il Collegio disattende le giustificazioni del Comune. L’avverbio “eventualmente” non consente di omettere i curricula, ma indica solo la possibilità di impiegare in fase esecutiva persone diverse, ferma restando l’invarianza dei requisiti. Il disciplinare e il capitolato hanno autonomia funzionale: il primo fissa le regole di partecipazione, il secondo integra gli aspetti tecnici. La sottoscrizione del curriculum, inoltre, concorre a determinare il contenuto dell’offerta e non è sostituibile da alcuna competenza in re ipsa.

Neppure è condivisibile la tesi della controinteressata, che sposta l’indagine sul piano valutativo dell’offerta: le contestazioni operano su un momento antecedente, quello della estromissione dalla procedura. Non sussistono i presupposti del soccorso istruttorio, poiché l’art. 101 del codice dei contratti pubblici esclude espressamente l’istituto per la documentazione dell’offerta tecnica.

L’aggiudicataria doveva quindi essere esclusa in applicazione del principio dell’autovincolo. Il richiamo al principio del risultato e al favor partecipationis è inconferente: tali principi vanno declinati entro il sistema di regole posto a tutela dell’imparzialità e del buon andamento. Il ricorso è accolto e l’aggiudicazione annullata; non constando la stipula del contratto, le domande di inefficacia e subentro non sono accolte.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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