Abuso edilizio qualificato da un’ordinanza di demolizione e SCIA assentita con autorizzazione paesaggistica: sospensione cautelare (TAR Basilicata n. 90 del 25.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’ordinanza di demolizione adottata ai sensi dell’art. 31 d.P.R. n. 380/2001 non può essere emanata quando l’intervento sia stato assentito con SCIA e questa risulti corredata da autorizzazione paesaggistica, dovendo l’amministrazione, in tal caso, valutare la sussistenza dei presupposti per l’esercizio del potere di autotutela ai sensi dell’art. 21 nonies della legge n. 241/1990. In sede cautelare, il fumus boni iuris è configurabile in presenza di un titolo edilizio che legittimi l’opera e di una valutazione mancata da parte del comune circa l’annullamento d’ufficio del titolo stesso. Il periculum in mora è integrato dall’interesse del ricorrente al mantenimento del riscaldamento dell’abitazione, ove la canna fumaria sia essenziale per la vivibilità dell’immobile e altri condomini abbiano già installato analoghi manufatti.
Il Fatto
Il ricorrente, proprietario di un appartamento sito al primo piano di un edificio condominiale, impugnava l’ordinanza con cui il Responsabile dell’Area Tecnica del Comune aveva ingiunto la demolizione, entro novanta giorni, della canna fumaria a servizio del focolare della sua abitazione.
L’intervento era stato assentito con SCIA del 10.10.2015, alla quale era stata allegata l’autorizzazione paesaggistica n. 105 del 28.9.2016. Il comune, tuttavia, aveva qualificato la canna fumaria come abuso edilizio, senza attivare alcuna procedura di verifica della legittimità del titolo edilizio. Il ricorrente chiedeva, in via incidentale, la sospensione dell’efficacia del provvedimento impugnato, deducendo il pregiudizio grave e irreparabile derivante dalla perdita del riscaldamento dell’abitazione, dopo la disattivazione della caldaia centralizzata condominiale.
La Motivazione della Corte
Il TAR Basilicata, nella fase cautelare, ha ritenuto sussistenti i presupposti per l’accoglimento della domanda di sospensione, valorizzando due profili. In primo luogo, il collegio ha osservato che il comune, anziché emanare un provvedimento che valutasse i presupposti dell’art. 21 nonies della legge n. 241/1990, come indicato nella giurisprudenza del Consiglio di Stato, aveva direttamente adottato un’ordinanza di demolizione. Tale scelta è stata ritenuta sintomatica del difetto di istruttoria e di motivazione, in quanto l’intervento non poteva considerarsi abusivo, essendo stato assentito con SCIA, corredata da autorizzazione paesaggistica.
In secondo luogo, il tribunale ha rilevato che la qualificazione della canna fumaria come abuso edilizio contrastava con la circostanza che la stessa era stata assentita con il titolo edilizio e che l’amministrazione non aveva mai attivato alcun procedimento di autotutela. La mancata valutazione circa l’eventuale annullamento d’ufficio della SCIA, ai sensi dell’art. 21 nonies della legge n. 241/1990, ha pertanto integrato il fumus boni iuris richiesto per la tutela cautelare.
Quanto al periculum in mora, il collegio ha ritenuto meritevole di tutela l’interesse del ricorrente al mantenimento del riscaldamento dell’appartamento, essenziale per la vivibilità dell’abitazione, soprattutto in considerazione della disattivazione della caldaia centralizzata e del fatto che anche gli altri condomini avevano già installato una canna fumaria. La misura cautelare è stata quindi concessa, con sospensione dell’efficacia dell’ordinanza impugnata e fissazione dell’udienza pubblica per la trattazione del merito.
Nota della Redazione
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