Sei scatti stipendiali computabili nel TFS anche per cessazione a domanda (TAR Molise n. 339 del 17.11.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il beneficio dei sei scatti stipendiali, disciplinato dall’art. 6-bis del d.l. n. 387/1987, spetta a tutto il personale delle Forze di Polizia, sia a ordinamento civile sia a ordinamento militare, nel quadro della progressiva omogeneizzazione del trattamento economico e previdenziale del comparto sicurezza. Il beneficio è computabile nella base di calcolo del trattamento di fine servizio e sorge anche in caso di cessazione dal servizio a domanda, purché sussistano i presupposti dei 55 anni di età e dei 35 anni di servizio utile. L’art. 4 del d.lgs. n. 165/1997 non incide su tale regime, operando ai soli fini del calcolo della base pensionabile. L’inosservanza del termine del 30 giugno per la domanda di collocamento in quiescenza non comporta decadenza.

Il Fatto

I ricorrenti, un ex appartenente all’Arma dei Carabinieri e un ex appartenente al Corpo della Polizia di Stato, erano stati collocati a riposo a domanda dopo aver compiuto il 55° anno di età e maturato più di 35 anni di servizio. Hanno chiesto all’INPS il ricalcolo del trattamento di fine servizio per ottenere l’inclusione dei sei scatti ai sensi dell’art. 6-bis del d.l. n. 387/1987 e dell’art. 21 della legge n. 232/1990.

L’Istituto ha respinto la richiesta. Gli interessati hanno proposto ricorso chiedendo l’accertamento del diritto e la condanna dell’ente alla rideterminazione dell’indennità di buonuscita, con pagamento delle differenze, interessi e rivalutazione. L’INPS, dopo aver inizialmente eccepito l’infondatezza, ha rinunciato alle difese e prospettato la cessazione della materia del contendere; i ricorrenti hanno insistito per l’accoglimento.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ritiene il ricorso esaminabile nel merito, perché le allegazioni dell’INPS non dimostrano una cessazione della materia già intervenuta. Nel merito aderisce all’orientamento consolidato della giustizia amministrativa, richiamando Cons. Stato, sez. II, n. 2762 del 2023 e le successive pronunce del 2023 e del 2024, oltre a Cons. Stato n. 8594 del 2024.

Il percorso argomentativo muove dalla ricostruzione dell’evoluzione normativa. L’art. 1, comma 15-bis, del d.l. n. 379/1987 aveva esteso i sei scatti ai sottufficiali delle Forze armate, ma solo per cessazione per età, inabilità o decesso; la norma è stata ritenuta abrogata dall’art. 2268 cod. ord. mil., senza reviviscenza della disciplina precedente. L’art. 1911, comma 3, cod. ord. mil. tiene ferma, per tutte le Forze di Polizia, l’applicazione dell’art. 6-bis del d.l. n. 387/1987.

Quanto all’ambito soggettivo, la nozione di Forze di Polizia richiamata dalla norma è intesa in senso ampio, anche in ragione dello scopo del decreto di estendere i benefici economici del d.P.R. n. 150/1987 all’Arma dei Carabinieri, alla Guardia di Finanza, al Corpo degli Agenti di Custodia e al Corpo Forestale, che compongono le Forze di Polizia ai sensi dell’art. 16 della legge n. 121/1981.

Quanto all’ambito oggettivo, l’art. 6-bis, comma 2 riconosce il beneficio al personale che chieda il collocamento in quiescenza con 55 anni di età e 35 di servizio utile: anche la cessazione a domanda fa quindi sorgere il diritto. L’art. 4 del d.lgs. n. 165/1997, che pure menziona i sei scatti per chi cessa a domanda previo pagamento della contribuzione residua, opera ai soli fini della base pensionabile e non modifica il calcolo dell’indennità di buonuscita. Il termine del 30 giugno non è posto a pena di decadenza.

Nel caso concreto i requisiti anagrafici e contributivi risultano sussistenti e sostanzialmente incontroverso è il loro maturare alla data del pensionamento. Il ricorso è quindi accolto, con accertamento del diritto ai sei scatti nel TFS e condanna dell’INPS alla rideterminazione delle indennità di buonuscita, oltre interessi legali. È invece escluso il cumulo tra interessi e rivalutazione monetaria, in forza dell’art. 16, comma 6, della legge n. 412/1991. Le spese sono compensate in ragione della condotta cooperativa dell’Istituto.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *