Sei scatti stipendiali nel TFS anche per cessazione a domanda (TAR Molise n. 340 del 17.11.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il beneficio dei sei scatti stipendiali previsto dall’art. 6-bis del d.l. n. 387/1987 spetta al personale di tutte le Forze di Polizia, a ordinamento sia civile sia militare, nel quadro della progressiva omogeneizzazione del trattamento economico e previdenziale del comparto sicurezza. Il beneficio si riconosce anche in caso di cessazione dal servizio a domanda, purché il dipendente abbia compiuto i 55 anni di età e maturato 35 anni di servizio utile. L’art. 4 del d.lgs. n. 165/1997 non incide sul regime di calcolo dell’indennità di buonuscita, operando ai soli fini della base pensionabile. L’inosservanza del termine del 30 giugno per la domanda di collocamento in quiescenza non determina alcuna decadenza. Sul maggior capitale spettano gli interessi legali, ma non il cumulo con la rivalutazione monetaria.
Il Fatto
I ricorrenti, ex appartenenti al Corpo della Guardia di Finanza, sono stati collocati a riposo a domanda dopo aver compiuto il 55° anno di età e prestato servizio per più di 35 anni. Hanno chiesto all’INPS il ricalcolo del trattamento di fine servizio, per ottenere l’inclusione dei sei scatti ai sensi dell’art. 6-bis del d.l. n. 387/1987 e dell’art. 21 della legge n. 232/1990. L’Istituto ha respinto la richiesta all’esito dell’istruttoria.
Da qui il ricorso, affidato a un unico motivo di censura, con domanda di accertamento del diritto patrimoniale e di condanna dell’amministrazione alla rideterminazione dell’indennità di buonuscita e al pagamento delle differenze, oltre interessi e rivalutazione. Costituitosi in giudizio, l’INPS ha poi depositato atto di rinuncia alle difese, rappresentando di aver avviato le procedure di riconoscimento di quanto dovuto e concludendo per la cessazione della materia del contendere; la difesa dei ricorrenti ha insistito per l’accoglimento.
La Motivazione della Corte
Il Collegio esamina anzitutto la prospettata cessazione della materia del contendere e la ritiene non configurabile: le allegazioni dell’Istituto non dimostrano un riconoscimento già intervenuto in favore degli interessati. Il ricorso va quindi scrutinato nel merito.
Sul merito il Tribunale aderisce all’orientamento ormai consolidato del giudice amministrativo, richiamando Cons. Stato, sez. II, n. 2762 del 2023, n. 3909, 3910, 3912 e 3914 del 2023, n. 4844 del 2023, n. 10004 del 2023 e n. 3492 del 2024, nonché Cons. Stato n. 8594 del 2024. Muovendo dalla ricostruzione dell’evoluzione normativa, il Collegio richiama la sintesi offerta dalla giurisprudenza: l’art. 1, comma 15-bis, del d.l. n. 379/1987 aveva esteso i sei scatti ai sottufficiali delle Forze armate, compresi quelli dell’Arma dei Carabinieri e del Corpo della Guardia di Finanza, ma nel solo caso di cessazione per età, inabilità permanente o decesso, con esclusione della cessazione a domanda.
Tale norma è però stata abrogata dall’art. 2268, comma 1, n. 872, del codice dell’ordinamento militare, senza reviviscenza della disciplina precedente. L’art. 1911, comma 3, del codice dell’ordinamento militare tiene quindi ferma, per tutte le Forze di Polizia, l’applicazione dell’art. 6-bis del d.l. n. 387/1987, che ha esteso l’istituto nel quadro dell’omogeneizzazione del comparto sicurezza. La nozione di Forze di Polizia va intesa in senso ampio, anche in ragione dello scopo del decreto di estendere i benefici all’Arma dei Carabinieri, alla Guardia di Finanza e agli altri corpi richiamati dall’art. 16 della legge n. 121/1981.
Quanto all’ambito oggettivo, l’art. 6-bis, comma 2, riconosce il beneficio al personale che chieda di essere collocato in quiescenza con 55 anni di età e 35 anni di servizio utile: anche la cessazione a domanda fa dunque sorgere il diritto. A diverse conclusioni non conduce l’art. 4 del d.lgs. n. 165/1997, che riconosce i sei scatti previo pagamento della restante contribuzione ma opera ai soli fini del calcolo della base pensionabile, senza modificare il regime dell’indennità di buonuscita. Il termine del 30 giugno per la domanda di quiescenza non comporta poi alcuna decadenza.
Il ricorso è pertanto accolto: i requisiti anagrafici e contributivi risultano sostanzialmente incontroversi alla data del pensionamento a domanda. Il Tribunale accerta il diritto ai sei scatti ai fini del calcolo del TFS e alla differenza tra quanto liquidato e il maggior importo dovuto, oltre interessi legali. È invece negato il cumulo tra interessi e rivalutazione monetaria, in forza dell’art. 16, comma 6, della legge n. 412/1991, come ritenuto da Cons. Stato, sez. II, n. 3098 del 2023. Le spese sono compensate, anche in considerazione della condotta cooperativa dell’Istituto.
Nota della Redazione
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