Sei scatti stipendiali nel TFS e collocamento a riposo (TAR Abruzzo n. 678 del 08.10.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il beneficio dei sei scatti stipendiali previsto dall’art. 6-bis del D.L. n. 387/1987, convertito con legge n. 472/1987, spetta al personale delle forze di polizia a ordinamento militare, compresa l’Arma dei Carabinieri, anche quando la cessazione dal servizio avvenga a domanda, purché sussistano i presupposti dei 55 anni di età e dei 35 anni di servizio utile. Il beneficio va computato nella base di calcolo dell’indennità di buonuscita, restando a carico della fiscalità generale e non dell’obbligo contributivo previdenziale. Il termine del 30 giugno previsto dal comma 2 dell’art. 6-bis non ha natura perentoria e al suo superamento non consegue alcuna decadenza. Sull’importo dovuto spettano i soli interessi legali, senza cumulo con la rivalutazione monetaria.
Il Fatto
Il ricorrente, già Brigadiere con qualifica speciale dell’Arma dei Carabinieri, ha chiesto la rideterminazione dell’indennità di buonuscita mediante l’inclusione nella base di calcolo dei sei scatti stipendiali previsti dall’art. 6-bis del D.L. n. 387/1987. Il collocamento in quiescenza era avvenuto a domanda, con il possesso dei requisiti dei 55 anni di età e dei 35 anni di contribuzione utile.
Il C.N.A. del Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri ha respinto l’istanza con provvedimento del 19.04.2023, notificato il 04.05.2023. L’INPS non ha dato seguito alla richiesta, non computando i sei scatti nella base di calcolo del TFS. Il ricorrente ha quindi impugnato il diniego e il silenzio-rigetto, chiedendo l’accertamento del diritto alla riliquidazione, con interessi e rivalutazione. L’INPS si è costituito sostenendo l’inapplicabilità della norma al di fuori dei casi espressamente individuati.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha ritenuto il ricorso fondato, richiamando la giurisprudenza consolidata, anche del Consiglio di Stato (Cons. Stato, II, n. 2831/2023 e n. 2762/2023), che riconosce a tutto il personale in quiescenza delle forze di polizia ad ordinamento militare il beneficio dei sei scatti figurativi ai fini della liquidazione del trattamento di fine servizio, pure nell’ipotesi di cessazione a domanda con i presupposti richiesti.
Il percorso argomentativo muove dal testo dell’art. 6-bis, comma 1, del D.L. n. 387/1987, che attribuisce i sei scatti ciascuno del 2,50 per cento ai fini del calcolo della base pensionabile e della liquidazione dell’indennità di buonuscita. Il comma 2 estende la disposizione al personale che chieda il collocamento in quiescenza con 55 anni di età e 35 di servizio utile. La fattispecie concreta risulta quindi perfettamente collimante con la previsione normativa.
Il Tribunale ha poi richiamato il parere del Consiglio di Stato n. 01906/2019, che ha confutato la tesi dell’INPS secondo cui il beneficio sarebbe accordabile solo previo pagamento della restante contribuzione previdenziale. Con il d.lgs. n. 165/1997 il legislatore ha introdotto un sistema di finanziamento differenziato: l’assoggettamento del beneficio all’obbligo contributivo è previsto solo ai fini del trattamento di quiescenza, mentre l’indennità di buonuscita resta a carico della fiscalità generale.
Quanto al termine del 30 giugno fissato dal comma 2, secondo periodo, la giurisprudenza ha escluso che abbia natura perentoria o che al suo superamento consegua una decadenza (Cons. Stato, sez. III, n. 1231/2019). Il rinvio alle condizioni allude allo status soggettivo anagrafico e previdenziale dell’interessato, non agli oneri procedimentali. La sentenza n. 2831/2023 ha aggiunto che il termine costituisce un semplice onere, che incide sulla tempistica di soddisfazione dell’aspettativa, e che non si rinviene alcuna ragionevole giustificazione di una diversità di trattamento tra chi presenta la domanda entro il 30 giugno e chi la presenta negli anni successivi.
Il ricorso è stato pertanto accolto, con dichiarazione del diritto ai benefici economici e obbligo dell’INPS di rideterminare l’indennità di buonuscita includendo i sei scatti nella base di calcolo. Sulle somme spettano soltanto gli interessi legali, senza cumulo con la rivalutazione monetaria, ai sensi dell’art. 16, comma 6, della legge n. 412/1991 e dell’art. 22, comma 36, della legge n. 724/1994 (Cass. civ., sez. lav., n. 13624/2020). Le spese, liquidate in euro 1.000,00 oltre accessori, seguono la soccombenza dell’INPS.
Nota della Redazione
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