Indennità pensionabile esclusa dalla retribuzione parametro per il lavoro straordinario dei finanzieri (TAR Calabria n. 795 del 05.05.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il lavoro straordinario del personale della Guardia di Finanza è remunerato secondo la retribuzione parametro determinata dalla contrattazione collettiva, senza inclusione della indennità pensionabile. L’art. 43 della legge n. 121/1981, invocato a fondamento della pretesa, è norma abrogata dal d.lgs. n. 195/1995, che ha ridisegnato il trattamento economico del personale di polizia interamente sul meccanismo della concertazione. Il richiamo all’art. 36 Cost. non consente un sindacato frazionato su singole voci retributive, perché il parametro costituzionale riguarda il trattamento economico complessivo. La forfettizzazione del compenso per straordinario è coerente con la dimensione autoritativa del rapporto di pubblico impiego in regime di diritto pubblico, dove l’interesse pubblico prevale sulle logiche economicistiche. Non sussiste contrasto con gli artt. 18 e 39 Cost. e con le fonti convenzionali, poiché la legge n. 46/2022 ha colmato il vuoto normativo in materia di associazionismo sindacale militare.

Il Fatto

I ricorrenti, tutti appartenenti alla Guardia di Finanza con la qualifica di sottufficiali, agiscono per l’accertamento del diritto al ricalcolo della retribuzione spettante per il lavoro straordinario svolto nel quinquennio anteriore all’introduzione del giudizio e di quella futura. La pretesa si fonda sull’inclusione dell’indennità pensionabile nella retribuzione parametro, con conseguente condanna dell’Amministrazione al pagamento delle differenze maturate e maturande.

Con motivi aggiunti, i ricorrenti estendono le censure al d.P.R. n. 57/2022, che ha rideterminato il compenso per straordinario dal 1° gennaio 2021 omettendo ancora l’inclusione dell’indennità, e deducono la violazione dei diritti sindacali tutelati dagli artt. 18 e 39 Cost., dagli artt. 11 e 14 CEDU e dagli artt. 5 e 6 della Carta sociale europea. La difesa erariale eccepisce l’inammissibilità dei motivi aggiunti, del ricorso collettivo e la carenza di legittimazione attiva.

La Motivazione della Corte

Il Collegio respinge le eccezioni preliminari. I motivi aggiunti non sono mere ripetizioni, perché estendono il thema decidendum al d.P.R. n. 57/2022, entrato in vigore dopo l’introduzione del giudizio. Il ricorso collettivo è ammissibile per l’omogeneità delle posizioni soggettive e del petitum. Quanto alla legittimazione attiva, i ricorrenti non contestano il merito della concertazione sindacale, ma la violazione di una posizione patrimoniale di cui si assumono titolari per legge: l’incidenza del vulnus in sede negoziale non incide sull’interesse ad agire.

Nel merito, il Tribunale richiama il consolidato orientamento del giudice amministrativo e la pronuncia della Sezione staccata di Reggio Calabria, TAR Calabria n. 20 del 2024. L’art. 43 della legge n. 121/1981 è abrogato dal d.lgs. n. 195/1995, incompatibile con il nuovo assetto retributivo fondato sulla concertazione. Alla data del d.P.R. n. 57/2022 non era ancora in vigore la legge n. 46/2022. Le pronunce del Comitato europeo dei diritti sociali, pur autorevoli, non vincolano il giudice nazionale nell’interpretazione della Carta, come chiarito da Corte cost. n. 120 del 2018.

Il richiamo all’art. 36 Cost. non consente di sindacare proporzionalità e adeguatezza di singole componenti retributive, perché il precetto riguarda il trattamento economico complessivo, secondo Corte cost. n. 470 del 2002. La ragionevolezza del compenso per straordinario va scrutinata alla luce degli artt. 54, 97 e 98 Cost. e della disciplina del pubblico impiego in regime di diritto pubblico: la dimensione autoritativa del rapporto di servizio legittima la forfettizzazione. Manca, nell’impiego pubblico, il soggetto che si appropria delle maggiori utilità del lavoro straordinario, il che esclude la ratio dell’art. 2108 cod. civ..

Quanto ai motivi aggiunti, non è ravvisabile il contrasto con gli artt. 18 e 39 Cost. e con le fonti convenzionali. La Corte cost. n. 120 del 2018 ha ammesso l’associazionismo sindacale militare entro condizioni e limiti fissati dalla legge, richiedendo un intervento del legislatore idoneo a evitare un vuoto normativo. Tale vuoto è stato colmato dalla legge n. 46/2022, il cui percorso attuativo non era avviato alla data del d.P.R. n. 57/2022. Il ricorso principale e i motivi aggiunti sono pertanto infondati e vengono respinti, con compensazione delle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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