Terzo condono in Sicilia: sanabili in zona vincolata solo gli interventi minori (TAR Sicilia n. 1619 del 03.05.2024)

Principi di diritto (Massima)
In materia di terzo condono edilizio, l’art. 32, comma 27, lettera d), del d.l. n. 269/2003, convertito in legge n. 326/2003, esclude la sanatoria delle opere realizzate su immobili soggetti a vincoli idrogeologici, ambientali e paesistici, anche di carattere relativo, qualora esse comportino la creazione di nuovi volumi o superfici. La declaratoria di illegittimità costituzionale della normativa regionale siciliana di interpretazione autentica, pronunciata dalla Corte costituzionale n. 252/2022, ha confermato la piena applicabilità della disciplina statale nell’Isola. Il nulla-osta paesaggistico e il conseguente diniego di condono costituiscono atti di natura vincolata, per i quali non è richiesta una specifica valutazione dell’interesse pubblico né una comparazione con l’interesse privato. Ne deriva l’irrilevanza del preavviso di rigetto e la sufficienza della motivazione per relationem al richiamo della circolare assessoriale. Il diniego opposto dalla Soprintendenza e il provvedimento comunale che vi si conforma resistono alle censure di difetto di motivazione e di disparità di trattamento.

Il Fatto

Il ricorrente, proprietario di un fabbricato ad uso abitativo sito nel territorio del Comune di Lipari, ha presentato nel marzo 2004 istanza di condono ai sensi della legge n. 326/2003 per un ampliamento articolato in più interventi: trasformazione del piano interrato in seminterrato, realizzazione di locali al piano seminterrato, chiusura di un terrazzo e creazione di un locale motori.

Nel gennaio 2020 ha chiesto il nulla-osta alla Soprintendenza, che lo ha negato con nota dell’aprile 2023, ordinando la rimessione in pristino dei luoghi e richiamando soltanto la circolare assessoriale n. 2 del 30 dicembre 2022. Il ricorso gerarchico è rimasto privo di risposta. Il Comune, con provvedimento del dicembre 2023, ha respinto la domanda di condono sulla base del diniego soprintendentizio. Il ricorrente ha impugnato sia la nota che il provvedimento comunale, lamentando l’omesso preavviso, il difetto di motivazione, la disparità di trattamento e l’erronea applicazione della disciplina sul terzo condono.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dalla circolare assessoriale n. 2 del 2022, che recepisce la Corte costituzionale n. 252/2022. La Consulta ha dichiarato illegittimo l’art. 1, primo comma, della legge regionale n. 19/2021, che intendeva ammettere la sanatoria in aree soggette a vincoli relativi, ravvisando la lesione della riserva statale in materia di tutela dell’ambiente. Ne deriva che l’art. 24 della legge regionale n. 15/2004 richiama l’art. 32 del d.l. n. 269/2003 nella sua integralità, compreso il limite della lettera d) del comma 27.

Superato il parere del Consiglio di Giustizia Amministrativa n. 291/2010, invocato dal ricorrente, il Tribunale ritiene che in Sicilia il terzo condono non sia ammissibile neppure in presenza di vincoli relativi. La giurisprudenza amministrativa richiamata — Cons. Stato n. 90/2023, Cons. Stato n. 8781/2022, Cons. Stato n. 1036/2023 — conferma che sono sanabili solo gli interventi di minore rilevanza (restauro, risanamento conservativo, manutenzione straordinaria), purché ricorrano congiuntamente le condizioni previste dalla norma.

Quanto alla nozione di volume e di superficie, i giudici richiamano Cons. Stato n. 3289/2015, Cons. Stato n. 4123/2023 e Cons. Stato n. 1213/2022: in area vincolata il divieto di incremento volumetrico riguarda qualsiasi nuova edificazione, anche interrata o tecnica, e la superficie utile va intesa in senso ampio e finalistico. Nel caso concreto, la creazione di nuove superfici e cubature rende l’atto interamente vincolato.

Da tale natura vincolata il Collegio deduce il rigetto delle censure procedurali. Non è necessaria alcuna comparazione con l’interesse privato, né può configurarsi un affidamento tutelabile alla conservazione di una situazione abusiva. La comunicazione di avvio del procedimento risulta superflua, non essendo possibile un utile apporto partecipativo. La motivazione per relationem ex art. 3, terzo comma, della legge n. 241/1990 è sufficiente. La disparità di trattamento rileva solo per provvedimenti discrezionali. Il ricorso introduttivo e i motivi aggiunti sono pertanto rigettati, con compensazione delle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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