Sei scatti stipendiali ai fini TFS anche per dimissioni volontarie (TAR Trentino-Alto Adige n. 139 del 28.05.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il beneficio dei sei scatti stipendiali previsto dall’art. 6-bis del D.L. n. 387/1987 spetta al personale delle forze di polizia collocato in quiescenza a domanda che abbia compiuto i 55 anni di età e maturato 35 anni di servizio utile, e rileva ai fini della liquidazione dell’indennità di buonuscita. Il termine del 30 giugno dell’anno di maturazione dei requisiti, previsto dal comma 2 della medesima disposizione, non ha natura decadenziale, ma costituisce un onere che incide solo sulla tempistica del collocamento a riposo. L’art. 4 del d.lgs. n. 165/1997 disciplina unicamente il calcolo della base pensionabile e non modifica il regime dell’indennità di buonuscita. Il termine di prescrizione quinquennale del diritto alla riliquidazione decorre dall’emanazione dell’ultimo ordinativo di pagamento.
Il Fatto
Il ricorrente ha svolto la propria carriera nelle forze dell’ordine fino al pensionamento, intervenuto a domanda. Avendo compiuto i 55 anni di età e maturato 41 anni di servizio utile, riteneva di possedere i requisiti per il computo dei sei scatti stipendiali nel calcolo dell’indennità di buona uscita.
In sede di liquidazione del trattamento di fine servizio, la competente direzione provinciale dell’INPS non ha computato il beneficio. Il ricorrente ha quindi chiesto il ricalcolo, ottenendo un rigetto fondato sull’assunto che il d.lgs. n. 165/1997 escluderebbe dal beneficio i destinatari del comma 2 dell’art. 21 della legge n. 232/1990. Da qui il ricorso per l’annullamento del diniego e l’accertamento del diritto al ricalcolo.
La Motivazione della Corte
Il Collegio respinge le eccezioni preliminari. Quanto alla prescrizione, il prospetto di liquidazione del TFS risulta datato successivamente alla cessazione dal servizio, e il ricorso è stato notificato entro il quinquennio. Il Tribunale aderisce all’orientamento del Cons. Stato n. 10524 del 2023, secondo cui il termine dell’art. 20, comma 2, del D.P.R. n. 1032/1973 decorre dall’ultimo ordinativo di pagamento.
Quanto al termine del 30 giugno, la giurisprudenza amministrativa — richiamata anche nella recente Cons. Stato n. 3317 del 2024 — esclude conseguenze decadenziali. Il comma 3 dell’art. 6-bis, nel prevedere che il collocamento a riposo decorra dal 1° gennaio dell’anno successivo alla domanda, conferma che il termine opera come semplice onere.
Nel merito, il ricorso è fondato. L’art. 6-bis del D.L. n. 387/1987 adopera una nozione ampia di forze di polizia, desumibile dal richiamo all’art. 16 della legge n. 121/1981, e il d.P.R. n. 150/1987 si applica senza distinguere tra ordinamento civile e militare. L’art. 1911, comma 3, del Codice dell’ordinamento militare ha portata solo rafforzativa e non restringe il beneficio.
Il Collegio esclude poi che l’art. 4 del d.lgs. n. 165/1997 rilevi nella fattispecie: la norma attiene alla sola base pensionabile e non al calcolo dell’indennità di buonuscita. Né l’art. 38 del D.P.R. n. 1032/1973 osta al computo, poiché il beneficio trova fondamento in una disposizione successiva e dotata di effetto integrativo, come chiarito da Cons. Stato n. 1231 del 2019.
Il ricorso è pertanto accolto, con accertamento del diritto alla rideterminazione dell’indennità di buonuscita. Sulla somma spettano solo gli interessi legali, senza cumulo con la rivalutazione, ai sensi dell’art. 16, comma 6, della legge n. 412/1991. Le spese sono compensate in ragione dell’orientamento non univoco sulla questione.
Nota della Redazione
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